Il diniego di condono per opere nella fascia di rispetto idraulica spetta (TAR Sicilia n. 2000 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio che si fonda sull’accertata violazione del divieto di edificare nella fascia di rispetto di dieci metri dal corso d’acqua pubblico incide in modo diretto e immediato sull’uso del demanio idrico. Anche quando proviene da un’amministrazione comunale e persegue finalità di controllo urbanistico-edilizio, l’atto rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933. Il criterio discriminante è quello dell’incidenza sulla materia delle acque, non lo scopo perseguito dall’ente. Identica conclusione vale per l’ordinanza di demolizione che riproduce i medesimi motivi del diniego presupposto. Le opere realizzate in contrasto con l’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 ricadono nell’art. 33 legge n. 47/1985 e non sono suscettibili di sanatoria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo nel territorio del Comune di Motta Sant’Anastasia, avevano presentato nel 1995 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, avente ad oggetto opere di presa, presidio e recinzione realizzate attorno a un invaso dichiarato di formazione naturale, posto a ridosso del torrente Lagani.

Dopo un lungo iter istruttorio, segnato da richieste di integrazione documentale e da un sopralluogo del Corpo Forestale, l’Amministrazione comunale ha denegato la sanatoria. Il diniego si fonda, tra l’altro, sulla violazione dell’art. 96 R.D. n. 523/1904 e dell’art. 33 legge n. 47/1985, richiamando l’ordinanza con cui l’Autorità di Bacino aveva imposto la rimessa in pristino. I ricorrenti hanno impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, l’ordinanza comunale di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di riunione con il giudizio connesso e la subordinata richiesta di sospensione necessaria, non essendovi coincidenza piena delle doglianze e risultando la contemporanea trattazione sufficiente a escludere il pregiudizio. Passa poi al profilo di giurisdizione, rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..

Il punto di partenza è l’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933, che devolve alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche. Il Tribunale richiama l’orientamento della Cassazione, Sezioni Unite n. 2710 del 2020 e n. 24154 del 2013, nonché il Cons. Stato n. 5552 del 2022: la giurisdizione specializzata copre tutti gli atti che incidono direttamente sull’utilizzazione del demanio idrico, anche se adottati da autorità diverse da quelle preposte al settore.

Applicando il criterio dell’incidenza, il Collegio esamina il contenuto del diniego. L’atto richiama la mancanza delle autorizzazioni, l’esito del sopralluogo che colloca l’arginatura e l’opera di presa a distanza inferiore a dieci metri dal corso d’acqua, la violazione dell’art. 96, comma 1, lett. f), R.D. n. 523/1904 e la conseguente insanabilità ex art. 33 legge n. 47/1985. Da qui la conclusione che il provvedimento, pur comunale, interferisce con il libero deflusso delle acque torrentizie e non assume valore meramente strumentale.

Il Tribunale precisa che l’esistenza e la natura pubblica del corso d’acqua non sono contestate, e che le censure sulla misurazione della fascia di rispetto e sull’identificazione catastale delle opere involgono esse stesse la competenza del giudice specializzato. Sul punto richiama la giurisprudenza secondo cui è legittimo il diniego di sanatoria in presenza del divieto assoluto e inderogabile di costruire a distanza dagli argini, e cita la Sez. VI n. 8184 del 2020.

Le medesime ragioni valgono per i motivi aggiunti, poiché l’ordinanza di demolizione riproduce i capi motivazionali del diniego presupposto. Entrambi i ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con riassunzione possibile dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex art. 11 c.p.a.; la misura cautelare perde efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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