Ripristino fascia rispetto idraulica spetta giurisdizione TSAP (TAR Sicilia n. 1999 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. b), R.D. n. 1775/1933, il ricorso avverso il provvedimento con cui l’autorità preposta alla polizia idraulica ordina la rimessa in pristino dei luoghi per opere realizzate in violazione degli artt. 93 e 96, comma 1, lett. f), R.D. n. 523/1904. Il criterio discretivo non è la finalità perseguita dall’amministrazione, ma l’incidenza diretta e immediata dell’atto sull’uso e sul regime delle acque pubbliche. Il divieto di costruzione nella fascia di rispetto idraulica ha carattere legale e inderogabile e le opere che lo violano non sono suscettibili di sanatoria edilizia. Restano devolute al giudice amministrativo le sole controversie concernenti atti adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo su cui insiste un invaso irriguo adiacente a un torrente, hanno impugnato l’ordinanza con cui l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha ordinato la rimessa in pristino dei luoghi per violazioni del R.D. n. 523/1904, unitamente al verbale di sopralluogo del Corpo Forestale. Con successivi motivi aggiunti hanno gravato anche la nota con cui l’Autorità ha rigettato la proposta di restituzione in pristino, ribadendo l’ordine di esecuzione.

I ricorrenti hanno dedotto il difetto di legittimazione passiva di una delle parti, l’origine naturale dell’invaso, l’erroneità delle misurazioni e l’ineseguibilità dell’ordinanza per riferimento a particelle catastali non coerenti. Il giudice ha scrutinato la questione preliminare di giurisdizione, sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso l’utilizzabilità della documentazione depositata dall’amministrazione il 12.05.2025, ritenendola tardiva rispetto al termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza fissato dall’art. 73, comma 1, c.p.a..

Nel merito del riparto, il TAR ha richiamato l’art. 143, comma 1, lett. b), R.D. n. 1775/1933, che devolve al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi adottati in materia di regime delle acque. La norma è letta in coerenza con l’orientamento della Cassazione, Sezioni Unite n. 24154 del 2013 e con la successiva Cassazione, Sezioni Unite n. 2710 del 2020: la giurisdizione specializzata si estende a tutti i ricorsi avverso atti che, pur perseguendo finalità diverse, interferiscono con l’utilizzazione del demanio idrico.

Il criterio applicato è quello dell’incidenza: esso rende superfluo il riferimento alle finalità per cui il provvedimento è emanato. Il TAR ha quindi verificato in concreto i caratteri dell’atto e ha rilevato che l’ordinanza proveniva dall’autorità competente in materia di polizia idraulica, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 2 R.D. n. 523/1904; che riguardava opere poste a ridosso di un torrente iscritto nell’elenco delle acque pubbliche; e che i ricorrenti deducevano profili di eccesso di potere e di violazione di legge.

Quanto al divieto della fascia di rispetto, il Collegio ha precisato che esso non tutela soltanto lo sfruttamento delle acque demaniali, ma soprattutto il libero deflusso delle acque nei fiumi e nei torrenti. Le opere realizzate in violazione ricadono nella previsione dell’art. 33 della legge n. 47/1985. Da qui la conclusione che la controversia appartiene alla cognizione del giudice specializzato.

Le medesime conclusioni valgono per i motivi aggiunti: l’atto impugnato, con cui è stata rigettata la proposta di restituzione in pristino, è strettamente connesso all’ordinanza e adotta le medesime determinazioni in materia di regime delle acque. Entrambi i ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con riassunzione possibile avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La misura cautelare perde efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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