Stabilizzazione sanitari: specializzazione e giurisdizione sui requisiti (TAR Sicilia n. 1991 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti prescritti dall’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 abilitano il personale precario soltanto alla riserva di posti e non assorbono i requisiti generali di accesso alla procedura concorsuale, tra i quali rientra il possesso della specializzazione medica ex art. 1 d.P.R. n. 483/1997. La cognizione sulla esclusione dalla stabilizzazione ex comma 1 del medesimo art. 20, ove non implichi valutazioni comparative di natura concorsuale ma la verifica vincolata del possesso dei requisiti, spetta al giudice ordinario. La deroga al requisito della specializzazione per i medici delle reti di cure palliative richiede il concorso delle condizioni temporali e di certificazione regionale previste dalla legge. Il contratto di assunzione, in quanto negozio di diritto privato, non svolge funzione certificativa pubblica del titolo professionale.
Il Fatto
Il ricorrente, laureato in medicina e chirurgia, ha impugnato la nota con cui l’azienda sanitaria lo ha escluso dalle procedure di stabilizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 75/2017, avviate con avviso di ricognizione del settembre 2022, in ragione del difetto di specializzazione medica post lauream.
Il ricorrente ha dedotto di avere svolto funzioni di dirigente medico a tempo determinato in varie strutture, anche durante l’emergenza Covid-19, di avere conseguito un master di primo livello in cure palliative e terapia del dolore e di avere maturato esperienza nel settore. Ha quindi censurato l’esclusione sotto tre profili: violazione dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021 e dell’art. 2-ter d.l. n. 18/2020; violazione delle deroghe al requisito della specializzazione previste per le reti di cure palliative; contraddittorietà della motivazione rispetto alla qualifica di “medico specialista” contenuta in un contratto integrativo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il provvedimento impugnato è un atto a contenuto plurimo, avendo disposto l’esclusione tanto dalla procedura ex comma 1 quanto da quella ex comma 2 dell’art. 20 d.lgs. n. 75/2017. Ha quindi dichiarato la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, limitatamente alla prima, devoluta al giudice ordinario in quanto priva di valutazioni comparative concorsuali e incentrata sulla verifica vincolata dei requisiti di accesso, con salvezza degli effetti della domanda ex art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito il ricorso è stato respinto. Il richiamo all’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021 è stato giudicato inconferente, poiché la procedura si fonda sull’art. 20 d.lgs. n. 75/2017, espressamente fatto salvo dalla stessa norma invocata. Il Collegio ha poi distinto i presupposti per accedere alla riserva di posti dai requisiti generali di accesso al concorso: solo i secondi, tra cui la specializzazione, sono indefettibili per tutti i partecipanti. Il meccanismo di prelazione dell’art. 2-ter d.l. n. 18/2020 opera nella fase di formazione delle graduatorie e non surroga i requisiti di ammissione.
Quanto alle deroghe per le reti di cure palliative, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 1, comma 425, legge n. 147/2013, che subordina l’equivalenza alla duplice condizione di essere in servizio alla data del 1° gennaio 2014 e di avere maturato esperienza triennale certificata dalle Regioni. Nel caso concreto l’esperienza sarebbe iniziata solo dal 2019 e risulta documentata, peraltro, solo per periodi limitati. Analogo esito per l’art. 1, comma 522, legge n. 145/2018, non essendo dimostrata la certificazione regionale alla data del 31 dicembre 2021.
Il master in cure palliative non vale a surrogare la specializzazione, come conferma la stessa disciplina regolamentare dei percorsi formativi, distinti per medici specialisti e altre professioni sanitarie. Infine, il contratto integrativo, in quanto negozio di diritto privato, non può svolgere funzione certificativa pubblica del titolo, essendo incontestato che il ricorrente non ha conseguito la specializzazione. Le spese non sono state liquidate per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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