Condono non copre gli abusi successivi, legittima l’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 1497 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le domande di condono edilizio non producono effetto sospensivo sui procedimenti sanzionatori quando non riguardano tutte le opere abusive, ma solo una parte di esse, essendo gli ulteriori interventi riconducibili a ampliamenti e modifiche sostanziali estranei alle istanze di sanatoria. In tal caso il giudice amministrativo non si sostituisce all’amministrazione nel compiere una valutazione di merito, ma opera una legittima ricostruzione e qualificazione della fattispecie, immune da difetto di istruttoria e travisamento. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione specifica sull’attualità dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica, interesse già definito a monte dal legislatore.

Il Fatto

L’originaria ricorrente impugna davanti al TAR Campania l’ordinanza del Comune di Forio del 23 maggio 2017, n. 66, recante ingiunzione di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso si fonda su plurimi motivi: travisamento e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 38 l. n. 47/1985 in relazione all’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, eccesso di potere per carenza dei presupposti, violazione dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e delle garanzie partecipative ex art. 7 l. n. 241/1990.

Il TAR respinge il ricorso, ritenendo non operante la sospensione dei procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle istanze di sanatoria, poiché le domande di condono non avevano ad oggetto tutte le opere abusive, essendo intervenuti successivi lavori di ampliamento. La ricorrente propone appello, affidato a un unico articolato motivo; il Comune non si costituisce in alcun grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Dal confronto tra le istanze di condono (ex l. n. 47/1985 e l. n. 326/2003) e i verbali di accertamento del 2009 e del 2015 emerge che le domande di sanatoria non riguardavano tutte le opere edificate senza titolo, ma solo una parte. La ricorrente aveva ampliato e modificato i manufatti preesistenti, ad esempio sostituendo i perimetrali in lamiera con muratura e incrementando le superfici, con lavori di nuovo e rilevante impatto sul territorio e sul paesaggio.

Tali ampliamenti non sono riconducibili alle domande di condono neppure secondo la perizia depositata dall’appellante, ritenuta inidonea a soddisfare l’onere probatorio, le cui lacune non sono colmabili con i poteri istruttori d’ufficio del giudice.

Il Collegio ritiene che il TAR non si sia arbitrariamente sostituito all’amministrazione, ma abbia compiuto una corretta qualificazione della fattispecie, escludendo la sospensione ex art. 38 l. n. 47/1985. Richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 8905 del 2022, si afferma che gli interventi ulteriori su manufatti abusivi non sanati ripetono la loro illegittimità, con obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

Quanto alle garanzie partecipative, l’ordine di demolizione è atto dovuto secondo un procedimento vincolato, e non richiede la comunicazione di avvio. Sul difetto di motivazione, richiamando Cons. Stato Sez. III n. 8315 del 2025 e Cons. Stato Sez. II n. 9688 del 2025, non occorre motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, già definito dal legislatore, né il decorso del tempo incide sulla legittimità dell’esercizio del potere repressivo. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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