Tardiva impugnazione e definitività dell’acquisizione gratuita: irricevibilità del ricorso contro ordine di demolizione e acquisizione (TAR Campania n. 4964 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione e il successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, avendo natura sanzionatoria, devono essere impugnati nel termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a., decorrente dalla loro comunicazione o conoscenza effettiva. L’ordinanza di demolizione, quale provvedimento recettizio ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990, acquista efficacia con la comunicazione al destinatario, senza che la mancata o irrituale notifica rilevi ai fini della legittimità dell’atto, incidendo esclusivamente sulla decorrenza dei termini. La definitività dell’acquisizione priva il proprietario della legittimazione ad impugnare l’ordine di sgombero, atto esecutivo della sanzione. L’effetto acquisitivo è inibito solo dalla non imputabilità dell’inottemperanza, che deve essere provata dal destinatario dell’ordine, mentre l’estraneità alla realizzazione dell’abuso non rileva in presenza di un ordine di demolizione adottato nei suoi confronti.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di sgombero del 14 marzo 2025 e gli atti presupposti, tra cui l’ordinanza di demolizione n. 9 del 26 gennaio 2010 e il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale n. 34 del 21 luglio 2022, deducendo di aver acquistato nel 2008 il sottotetto, trasformato in appartamento, di essere estranei agli abusi e di non aver ricevuto notifica dell’ordinanza di demolizione. L’interveniente ad opponendum eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività e la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità, rilevando che l’ordinanza di acquisizione del 2022, avendo natura sanzionatoria, andava impugnata nel termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. e che la sua mancata tempestiva contestazione ne aveva determinato la definitività. Tale definitività priva i ricorrenti di una posizione giuridica soggettiva tutelabile e, conseguentemente, della legittimazione ad impugnare l’ordine di sgombero.

Nel merito, la Corte ha respinto tutti i motivi. Quanto all’omessa indicazione dell’effetto acquisitivo nell’ordine di demolizione, tale effetto è una conseguenza fissata direttamente dalla legge, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 755 del 2018, senza necessità di alcuna attività valutativa. In ordine alla dedotta omessa notifica, il Comune ha provato l’avvenuta conoscenza dell’atto, acquisita anche dal conferimento del mandato per l’impugnazione dinanzi al TAR, con conseguente sanatoria dei vizi di notificazione ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ..

Quanto all’ordine di sgombero, la Corte ha chiarito che costituisce atto terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e acquisizione, dotati di esecutorietà, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 298 del 2026. L’incompetenza dell’organo emanante non è stata provata, non avendo i ricorrenti depositato il regolamento degli uffici e dei servizi comunali.

In relazione alla dedotta estraneità all’abuso, la Corte ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 e la Corte Costituzionale, sentenza n. 140 del 2018, affermando che l’acquisizione ha natura afflittiva ed è inibita solo dalla non imputabilità dell’inottemperanza, che deve essere provata dal destinatario. Nel caso di specie, i ricorrenti, destinatari dell’ordine di demolizione, non hanno dimostrato l’impossibilità oggettiva di ottemperare.

Infine, la Corte ha ritenuto inconferenti le censure relative all’ineseguibilità della demolizione, poiché il Comune non era tenuto a verificare la possibilità materiale di demolire prima di adottare i provvedimenti conseguenti, e l’eventuale tutela dei terzi estranei all’abuso potrà essere garantita solo in sede di esecuzione della demolizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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