Parere paesaggistico tardivo: decadenza dal potere vincolante e facoltà di intervento (Cons. Stato n. 1498 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 per il parere della Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica in sanatoria è perentorio. Il suo inutile decorso non determina la formazione di un atto di assenso tacito, né consente all’autorità di tutela di vincolare l’amministrazione procedente: ne deriva la decadenza dall’esercizio del potere assegnato dal legislatore, con conseguente possibilità per il Comune di pronunciarsi autonomamente sull’istanza. Alla Soprintendenza resta la mera facoltà di intervento: il parere tardivo perde natura vincolante e può essere valutato o motivatamente disatteso dall’amministrazione procedente, purché sopraggiunga prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.
Il Fatto
La parte appellata presenta al Comune di Capaccio Paestum un’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 per opere realizzate su immobili di proprietà in area vincolata. Acquisita la valutazione favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, la pratica è trasmessa alla Soprintendenza per il parere vincolante. L’autorità di tutela non si pronuncia entro il termine di novanta giorni e il Comune non adotta alcun provvedimento.
Il privato agisce allora contro il silenzio dell’ente locale, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, accoglie il ricorso e ordina al Comune di pronunciarsi espressamente entro novanta giorni, senza attendere oltre il parere soprintendentizio. Il Ministero della Cultura impugna la decisione deducendo l’erronea qualificazione dell’inerzia come silenzio devolutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce anzitutto la sussistenza dell’interesse ad impugnare in capo all’amministrazione statale: la sentenza gravata le inibisce l’esercizio, anche tardivo, del potere di intervento nel procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, con lesione diretta e immediata ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
Nel merito, la Corte ricostruisce i tre orientamenti formatisi nella giurisprudenza amministrativa. Il primo, accolto dal TAR, configura un’istruttoria cogestita che impone al Comune di provvedere autonomamente in caso di parere tardivo o omesso. Il secondo qualifica l’inerzia come silenzio-assenso ex art. 17-bis legge n. 241/1990. Il terzo, espresso dalla Cons. Stato, Sez. VI, n. 3211/2024, ravvisa nel decorso del termine perentorio la decadenza dal potere vincolante, senza però escludere un contributo partecipativo dell’organo statale.
Il Collegio aderisce a quest’ultima lettura per ragioni di coerenza lessicale: è l’unica fedele al testo della norma, che definisce espressamente perentorio il termine. Ritenerne l’inosservanza priva di effetti equivarrebbe a un’interpretatio abrogans della disposizione. La soluzione è poi coerente con la finalità di velocizzazione del procedimento e con l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche soggettive: consentire alla Soprintendenza di rinviare sine die, senza conseguenze sul potere, contrasterebbe frontalmente con tali obiettivi.
Il punto di mediazione preserva comunque le istanze di tutela paesaggistica. L’autorità statale non è privata delle proprie attribuzioni: può intervenire fintantoché il provvedimento finale non sia adottato, rappresentando il proprio punto di vista che l’amministrazione procedente valuterà se pervenuto in tempo utile, come già affermato dalla giurisprudenza in materia di art. 146 d.lgs. n. 42/2004 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8538/2019).
Da qui il rigetto dell’appello e la conferma della declaratoria di illegittimità dell’inerzia comunale, con ordine di provvedere sull’istanza di sanatoria. Resta ferma la mera facoltà della Soprintendenza di esprimere un parere non vincolante, dal quale il Comune potrà discostarsi motivando. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della complessità della questione e delle oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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