Punteggio aggiuntivo per titolo ulteriore e autoresponsabilità nella scelta (TAR Puglia n. 287 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bando che esclude la valutazione delle lauree propedeutiche al titolo di studio speso per l’accesso non impedisce al candidato di partecipare invocando la laurea di primo livello e di ottenere il punteggio aggiuntivo per il titolo specialistico ulteriore. La previsione non è pertanto lesiva nei termini prospettati da chi abbia scelto di spendere direttamente il titolo specialistico. La mancata attribuzione del punteggio reclamato è imputabile al solo principio di autoresponsabilità del candidato nella compilazione della domanda. Anche il semplice miglioramento della posizione in graduatoria radica l’interesse alla decisione del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, in possesso di laurea in Ingegneria Edile Architettura conseguita nel 2010, ha partecipato al concorso indetto per il profilo professionale di Specialista Tecnico di Policy, ambito Lavori Pubblici. Il bando richiedeva come requisito minimo la laurea triennale, oltre ai titoli del vecchio ordinamento, magistrale a ciclo unico e specialistica, e riconosceva un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per il possesso di un titolo ulteriore rispetto a quello fatto valere per l’accesso.

La candidata ha speso quale titolo di accesso la laurea specialistica, non quella triennale propedeutica. Superata la prova con 25,25 punti, si è collocata tra gli idonei non vincitori al posto n. 29. Ha impugnato le graduatorie e le previsioni del bando lamentando il mancato riconoscimento dell’ulteriore punteggio di 1,5, che le avrebbe consentito di collocarsi al settimo posto tra i vincitori. La Regione Puglia ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza e, nella memoria difensiva, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, fondata sull’avvenuta assunzione della ricorrente per effetto dello scorrimento delle graduatorie. L’interesse alla definizione del giudizio permane, perché anche un semplice miglioramento del collocamento in graduatoria è idoneo a radicare la legittimazione e la posizione sostanziale della concorrente.

Il Tribunale valorizza i possibili effetti di un migliore collocamento, quali l’individuazione dell’incarico, l’assegnazione a un ufficio o a una sede di servizio e l’eventuale futura progressione di carriera. L’eccezione non è quindi accolta, perché simili conseguenze non possono essere escluse con certezza nonostante la distanza tra la posizione attuale e quella raggiungibile.

Nel merito, il ricorso è respinto. La ricorrente assumeva che il bando, per come formulato, non le avesse consentito di ottenere il punteggio aggiuntivo reclamato. Il Collegio rileva che tale lettura non vale per la sua specifica posizione. L’art. 7, comma 1, lett. a) del bando esclude la valutazione delle lauree propedeutiche al titolo magistrale o specialistico speso per l’accesso, ma non esclude il contrario, ossia la valutazione della laurea specialistica ulteriore rispetto a quella di primo livello utilizzata per partecipare.

Ne deriva che il bando consentiva di spendere la laurea triennale e di ottenere il punteggio aggiuntivo per quella specialistica biennale. Le previsioni impugnate, censurate solo perché non avrebbero permesso di partecipare con il riconoscimento del titolo specialistico ulteriore, non risultano pertanto lesive né illegittime nei termini rappresentati.

La mancata attribuzione del punteggio reclamato va imputata esclusivamente alle scelte compiute dalla candidata nella compilazione della domanda, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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