Porto di fucile e abuso di alcool: legittimo il diniego per inaffidabilità (TAR Toscana n. 1532 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, il giudizio di inaffidabilità del richiedente può fondarsi su una pluralità di elementi, ciascuno idoneo a sorreggere autonomamente il diniego. La pendenza di un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza e di un procedimento per false attestazioni rese in sede di richiesta del titolo integra un quadro di inaffidabilità rilevante ai fini dell’uso delle armi. A ciò si aggiunge la dichiarazione di carenza dei requisiti psico-fisici, correlata al mancato rilievo dell’abuso alcolico nel certificato anamnestico. La mancata valutazione delle osservazioni procedimentali non invalida il provvedimento quando esse siano comunque inidonee a superare il giudizio negativo. Il diniego è legittimo anche a prescindere dall’esito dei procedimenti penali pendenti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Firenze il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo. L’amministrazione respinse l’istanza rilevando tre circostanze: una segnalazione per guida in stato di ebbrezza, un deferimento all’autorità giudiziaria per false attestazioni e l’accertata carenza dei presupposti sanitari. Da qui la ritenuta mancanza sia dei requisiti di buona condotta e affidabilità, sia dei requisiti psico-fisici.
Il ricorrente impugnò il decreto davanti al TAR Toscana. Con il primo motivo contestò i presupposti del diniego, osservando che i procedimenti penali erano ancora pendenti e che l’art. 1, n. 5, del d.m. 28.4.1998 non sanziona l’abuso di alcool occasionale. Con il secondo motivo lamentò l’omessa valutazione delle osservazioni presentate, tardivamente ma prima dell’adozione del provvedimento. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 316 del 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene entrambi infondati. Il punto di partenza è la constatazione che il diniego poggia su una pluralità di elementi, ciascuno sufficiente a sorreggerlo. La Questura aveva valutato non affidabile, in tema di uso delle armi, un soggetto con pendenza penale per guida in stato di ebbrezza e con correlativa falsa dichiarazione in sede di rilascio del titolo.
Il TAR sottolinea un dato processuale rilevante: dopo la pronuncia cautelare negativa del maggio 2022 il ricorrente non ha svolto ulteriore attività difensiva, né ha informato il giudice dell’esito dei procedimenti penali. L’atto amministrativo, al momento della sua adozione, aveva dunque contenuto legittimo. La verifica di legittimità si colloca al momento dell’adozione e non può essere condizionata da sviluppi processuali successivi e non documentati.
Il Collegio precisa che la conclusione vale anche a prescindere dall’accertamento negativo sul possesso dei requisiti sanitari, anch’esso presente nel caso. Il diniego non si regge quindi su un unico presupposto, ma su una concatenazione di valutazioni convergenti. La censura sulla natura occasionale dell’abuso alcolico non scalfisce il giudizio complessivo di inaffidabilità.
Quanto al secondo motivo, il TAR rileva che lo stesso ricorrente riconosce la tardiva presentazione delle osservazioni. Anche a voler prescindere da tale rilievo, le osservazioni non risultavano idonee a superare il giudizio di inaffidabilità. Il vizio procedimentale, pertanto, non è idoneo a determinare l’invalidità dell’atto gravato.
Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in atti.
Nota della Redazione
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