Diniego di condono in zona vincolata e incompetenza della Soprintendenza all’ordine di riduzione in pristino (TAR Sicilia n. 1461 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio disciplinato in Sicilia dall’art. 24 della legge reg. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, la sanatoria è preclusa per le opere realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico, anche relativo, e non conformi agli strumenti urbanistici. Il divieto opera per qualsiasi intervento che comporti creazione di nuovi volumi o superfici, anche a destinazione tecnica o pertinenziale. Il silenzio assenso non si forma in presenza di un’istanza priva dei requisiti sostanziali di legge, né nei rapporti verticali tra privato e amministrazione in materia di interessi sensibili. Nei procedimenti di condono la Soprintendenza esprime un parere vincolante ma non può adottare provvedimenti repressivi o ripristinatori, che spettano al Comune.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel dicembre 2004 istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/2003 per opere edilizie realizzate in un comune della provincia di Messina. La Soprintendenza competente ha rigettato il parere di competenza con provvedimento del settembre 2023, ordinando contestualmente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo l’insussistenza del vincolo paesaggistico, l’avvenuta formazione del silenzio assenso per decorso del termine di centottanta giorni, il difetto di motivazione e l’incompetenza della Soprintendenza all’ordine di demolizione. L’amministrazione regionale si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale interpretativa del 2021. Il rinvio dell’art. 24 della legge reg. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 riguarda l’intera disciplina, compreso il limite della lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Tali previsioni statali costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.

Nel caso concreto l’opera ha determinato ampliamento e mutamento di destinazione d’uso, con aumento del carico urbanistico, ed è stata autoqualificata dal ricorrente come tipologia 1. Essa insiste su area tutelata dal vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, nella fascia di rispetto di centocinquanta metri dal torrente, e ricade comunque nel Piano Paesaggistico Ambito 9, non impugnato.

Il Collegio respinge la tesi dell’insussistenza del vincolo: la mancata iscrizione del corso d’acqua nell’elenco delle acque pubbliche è irrilevante, avendo l’elenco efficacia solo dichiarativa, e comunque l’art. 1 del r.d. n. 1775/1933 è stato abrogato. La lettura restrittiva proposta non convince e non dimostra l’estraneità dell’area alla tutela.

Quanto al silenzio assenso, l’art. 17 della legge reg. n. 4/2003 concerne il primo e il secondo condono e richiede un procedimento speciale non attivato. L’art. 17-bis della legge n. 241/1990 non opera nei rapporti verticali e comunque il silenzio non si forma se l’istanza è priva dei requisiti sostanziali. Il parere, essendo vincolato, non richiede previa comunicazione di rigetto.

È invece fondato il motivo sull’incompetenza della Soprintendenza: i poteri repressivi e ripristinatori spettano al Comune, mentre l’autorità preposta al vincolo esprime solo il proprio avviso. Il provvedimento è quindi annullato limitatamente all’ordine di riduzione in pristino, con rigetto del resto e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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