Progetto integrato di filiera e aliquota maggiorata richiedono integrazione delle misure (TAR Abruzzo n. 210 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il maggior livello di finanziamento previsto per i progetti integrati richiede che il singolo progetto per cui si chiede il sostegno afferisca ex se a più misure, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del regolamento UE n. 1305/2013. Non integra tale fattispecie la mera connessione del progetto individuale al progetto integrato di filiera (PIF) selezionato in fase preliminare, poiché in tal caso ricorre un’integrazione fra progetti e non fra misure contemplate nello stesso progetto. L’investimento collettivo presuppone il coinvolgimento di più imprese, non essendo sufficiente il progetto del singolo operatore. L’acquisto di beni strumentali funzionali anche all’agricoltura tradizionale non accede automaticamente alle operazioni di cui agli artt. 28 e 29 del regolamento UE n. 1305/2013.
Il Fatto
Il ricorrente ha aderito alla selezione indetta dalla Regione Abruzzo con determina DPD018/65 del 21.02.2019 nell’ambito del P.S.R. Abruzzo 2014/2020 per la sottomisura 4.1, finalizzata a realizzare gli interventi dei Progetti Integrati di Filiera selezionati con le sottomisure 16.2 e 16.4. Il progetto è stato ammesso al finanziamento, ma l’amministrazione ha riconosciuto l’aliquota del 40% e non quella del 60% della spesa ammissibile.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale istruttorio che ha respinto il riesame, della graduatoria provvisoria approvata con determinazione DPD018/165 del 09.08.2021 e degli atti connessi. Ha dedotto la violazione del capitolo 8.2.4 del PSR e del paragrafo 5.2 dell’avviso, sostenendo che l’inerenza del progetto al più ampio PIF rendesse applicabile la maggiorazione. In subordine ha censurato il diniego per l’acquisto di beni strumentali destinati a pratiche biologiche. La Regione ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è identico a quello definito con sentenza n. 347/2022 della Sezione, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 634/2025, relativo a uno dei partner del medesimo progetto di macrofiliera. Richiama quindi integralmente le motivazioni già espresse.
Il paragrafo 5.2 dell’avviso pubblico ammette la maggiorazione fino al 60% in quattro ipotesi: giovane agricoltore, SAU in zone soggette a vincoli, investimenti collegati alle operazioni di cui agli artt. 28 e 29 del regolamento UE n. 1305/2013, e progetti integrati compresi quelli collegati a una fusione di Organizzazione di Produttori. Le prime due sono escluse per difetto di allegazione e di riscontro.
Quanto agli artt. 28 e 29, il Collegio ritiene non censurabile il diniego per l’acquisto di una trattrice e di una pinza per scuotimento olivi: si tratta di attrezzature funzionali anche a sistemi di agricoltura tradizionale, né il ricorrente allega elementi idonei a dimostrarne la specifica attitudine a realizzare una pratica agronomica ecocompatibile o imposta dal regime biologico. Il secondo motivo è respinto.
Sul progetto integrato, il Collegio ritiene errata la tesi del ricorrente. L’integrazione rilevante ai sensi dell’art. 17, comma 3, del regolamento UE n. 1305/2013 ricorre se il progetto afferisce ex se a più misure, non se è connesso al PIF, perché in tal caso l’integrazione opera fra progetti e non fra misure. L’allegato 9 del bando conferma la distinzione, richiedendo una distinta domanda di contributo e separando l'”investimento connesso a un progetto integrato” dall'”investimento connesso a un progetto di filiera”.
Non ricorre neppure l’ipotesi del progetto collegato a una fusione di Organizzazione di Produttori, nozione definita dall’art. 1 d.m. 13.2.2018, mancando allegazione di alcuna operazione di fusione. Quanto all’investimento collettivo, richiamati l’art. 14 del regolamento UE n. 702/2014 e l’art. 7 d.m. 22.7.2019, il Collegio osserva che il progetto coinvolge solo l’impresa del ricorrente. Il primo motivo è respinto. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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