Nessun silenzio-assenso sul nulla osta paesaggistico postumo in sanatoria (TAR Sicilia n. 2426 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 46 della legge reg. Sic. n. 17/2004, nel prevedere il silenzio-assenso sulle autorizzazioni paesaggistiche, si riferisce espressamente alle autorizzazioni “ad eseguire opere” e costituisce normativa speciale, insuscettibile di applicazione analogica al nulla osta postumo richiesto per la sanatoria di opere già abusivamente realizzate. La disciplina regionale sul procedimento amministrativo non riammette il silenzio-assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica, perché l’esclusione contenuta nell’art. 20 della legge n. 241/1990 opera in ambito regionale in virtù della competenza statale esclusiva in materia. Il procedimento di condono è speciale e contempla il silenzio-inadempimento con obbligo di provvedimento espresso. Ai fini paesaggistici è irrilevante la distinzione tra volumi interrati e fuori terra, e la sanatoria delle opere in area vincolata resta preclusa quando l’intervento non rientri tra le opere minori.
Il Fatto
La dante causa della ricorrente presentava al Comune istanza di sanatoria edilizia ex art. 32 legge n. 326/2003 per un volume adibito a deposito, ricavato entro il preesistente terrapieno sottostante a un fabbricato legittimo e circoscritto dalla proiezione verticale dello stesso, in area soggetta a vincolo paesaggistico. Contestualmente chiedeva alla Soprintendenza il nulla osta di competenza, senza ricevere rilievi né richieste istruttorie.
La Soprintendenza negava poi il parere e ingiungeva la rimessione in pristino, motivando sul solo richiamo alla circolare n. 2/2022 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che aveva dichiarato illegittima la norma regionale interpretativa in tema di condono. La ricorrente, divenuta proprietaria per donazione, impugnava il diniego deducendo la maturazione del silenzio-assenso, l’irrilevanza del verdetto costituzionale sul provvedimento tacito già formatosi, la non percettibilità dell’opera e l’omesso preavviso di diniego. L’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo escludendo la formazione del silenzio-assenso. L’art. 46 della legge reg. n. 17/2004 riguardava le autorizzazioni “ad eseguire opere”: la giurisprudenza amministrativa, richiamata in più pronunce, ne esclude l’applicazione al nulla osta postumo per opere già realizzate, mancando le esigenze acceleratorie che ne costituiscono la ratio. Nessuna reviviscenza è quindi configurabile.
Quanto all’art. 29 della legge reg. n. 7/2019, il Tribunale ritiene che la disciplina regionale non riammetta il silenzio-assenso sulle autorizzazioni paesaggistiche: l’esclusione contenuta nell’art. 20 della legge n. 241/1990 opera direttamente in ambito regionale, come affermato dalla Corte cost. n. 155/2021. Il paesaggio è componente dell’ambiente e le due nozioni sono in rapporto di continenza, secondo l’insegnamento della Corte cost. n. 160/2021.
Il procedimento di condono è inoltre speciale. L’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, nel richiamare gli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, contempla il silenzio-inadempimento e non il silenzio-assenso. Il venir meno del presupposto tacito rende infondato anche il motivo sull’irrilevanza della sentenza costituzionale.
Il secondo motivo è respinto nel merito. Per indirizzo consolidato è irrilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi interrati e fuori terra: qualsiasi nuova edificazione che crei volume modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi. La sanatoria straordinaria richiede inoltre che le opere siano di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003; diversamente opera una preclusione legale alla sanabilità.
Infine, il Tribunale esclude la fondatezza del vizio procedimentale. Il parere della Soprintendenza è atto vincolato: ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme formali quando è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo del medesimo comma, che richiama il solo secondo periodo, riguarda i provvedimenti discrezionali e non si applica alla fattispecie. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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