Contenuti razzisti e negazionisti legittimano la sospensione dal servizio del militare (Cons. Stato n. 2186 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare militare, l’amministrazione non è tenuta a un autonomo e integrale accertamento dei fatti materiali già provati in sede penale, potendo utilizzare le risultanze delle indagini e i relativi indizi, purché ne operi una valutazione autonoma circa la rilevanza disciplinare. La condotta del militare che manifesti adesione, anche mediante la mera apposizione di like sui social network, a ideali xenofobi, razzisti, antisemiti e negazionisti integra violazione dei doveri di moralità, rettitudine ed esemplarità connessi allo status e al giuramento prestato, a prescindere dalla diffusione mediatica dei contenuti e dalla loro rilevanza penale. La sanzione di stato della sospensione dall’impiego non è manifestamente sproporzionata quando i fatti non si riducano a mere opinioni personali, ma esprimano adesione a valori incompatibili con l’appartenenza all’Arma. La sentenza di non luogo a procedere, priva dell’attitudine al giudicato e revocabile, non vincola il giudice amministrativo.

Il Fatto

Un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri impugna davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare gli ha irrogato la sospensione disciplinare dall’impiego per otto mesi. I fatti risalgono a un procedimento penale nel quale il GIP aveva applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per associazione a delinquere e propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Dagli atti di indagine emergeva che il sottufficiale intratteneva contatti con membri di un gruppo dedito alla pubblicazione e alla propaganda, anche tramite social network e gruppi di messaggistica, di idee xenofobe, razziste, antisemite e negazioniste, e che aveva manifestato consenso al programma del gruppo con l’apposizione di like su una pagina e su uno scritto negazionista della Shoah.

Conclusa l’inchiesta formale con la conferma degli addebiti, il militare ha articolato due motivi: difetto di istruttoria e di motivazione per mancanza di un autonomo accertamento dei fatti; sproporzione della sanzione, che a suo avviso avrebbe dovuto essere al più una sanzione di corpo. Il TAR ha respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità della motivazione per relationem e la gravità disciplinare della condotta. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, richiamando un orientamento consolidato, chiarisce che se l’amministrazione deve procedere a una valutazione autonoma della gravità e della rilevanza disciplinare delle condotte, può tuttavia tenere conto delle risultanze processuali già acquisite, modulando su di esse l’istruttoria amministrativa ed evitando accertamenti ingiustificati sui fatti materiali già provati, in virtù del principio di economia del procedimento (Cons. Stato, sez. IV, n. 1993 del 2012; Cons. Stato, sez. II, n. 2814 del 2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 2218 del 2020). Nel caso concreto la condotta — adesione al gruppo e condivisione, tramite like, di messaggi antisemiti e negazionisti — risulta provata dagli elementi delle indagini penali, compendiati nell’ordinanza cautelare del GIP.

La difesa non ha negato i fatti, limitandosi a minimizzarne la rilevanza. Tali argomenti non elidono il dato di fondo: l’adesione, o anche la mera simpatia, manifestata da un militare dell’Arma verso valori antitetici rispetto a quelli su cui si fondano la Costituzione repubblicana e la comunità civile. L’amministrazione ha quindi correttamente ritenuto la condotta contraria ai principi di moralità e di rettitudine e ai doveri del giuramento, con un provvedimento adeguatamente motivato e non affetto da illogicità.

Quanto alla sopravvenuta sentenza di non luogo a procedere del 18 febbraio 2026, il Collegio osserva che essa assolve dal solo reato associativo per difetto dell’elemento oggettivo: la condotta contestata in sede disciplinare (adesione a ideali xenofobi e negazionisti, manifestata con la frequentazione del gruppo e i like) è diversa da quella penale. La sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. è inoltre priva dell’attitudine al giudicato e suscettibile di revoca (art. 434 cod. proc. pen.), sicché i precedenti che ammettono la sanzione a seguito di autonoma rivalutazione dei fatti valgono anche in tal caso (Cons. Stato, sez. II, n. 127 del 2024).

Sul curriculum, il Collegio rileva che esso è stato considerato sia nel provvedimento sia nella proposta del Comandante interregionale. I precedenti invocati dall’appellante, riguardanti appartenenti a Forze di polizia ad ordinamento civile, confermano anzi la rilevanza disciplinare dei like, salvo prova di apposizione involontaria non fornita, esclusa dalla reiterazione. Infine, la scelta della sanzione di stato rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza o travisamento (Cons. Stato, sez. II, n. 10437 del 2025 e n. 6657 del 2025): la misura, conservativa, non è manifestamente sproporzionata, perché i fatti esprimono adesione a valori incompatibili con lo status di appartenente all’Arma, a prescindere dalla diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 434 c.p.p.

Tutte le 8 sentenze sull'art. 434 c.p.p.

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