Continuazione tra reati associativi necessita specifica indagine sul vincolo (Cass. pen. Sez. 1 n. 8320 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato ex art. 81, secondo comma, cod. pen., è onere del condannato indicare i reati di cui chiede l’unificazione e gli elementi specifici e sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare la sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le singole causali e le modalità della condotta, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di essi se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. Qualora sia riconosciuta l’appartenenza a diversi sodalizi criminosi, il vincolo della continuazione tra i reati associativi è ravvisabile solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità nel tempo, non bastando la natura permanente del reato associativo. Lo stato di tossicodipendenza è elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso solo se collegato e dipendente dai reati e se sussistono le altre condizioni per la configurabilità dell’istituto.
Il Fatto
Il condannato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis. L’istanza riguardava l’unificazione di due distinti procedimenti: il primo relativo a condanne per detenzione illecita di stupefacenti e per associazione finalizzata al narcotraffico operante a Crotone; il secondo concernente una diversa associazione finalizzata al narcotraffico, con base a Crotone e operatività anche a Genova, oltre a una serie di detenzioni illecite. La difesa lamentava la mancata considerazione di presunti indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali la sovrapposizione temporale e territoriale dei sodalizi e lo stato di tossicodipendenza del condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rigettandolo. Ha premesso che il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e della circostanza che il primo reato fosse stato programmato nelle sue linee essenziali con quelli successivi. Ha richiamato il principio secondo cui è onere del condannato fornire elementi specifici sintomatici della preventiva programmazione unitaria, mentre il giudice dell’esecuzione deve individuare gli elementi sostanziali del disegno criminoso.
Con specifico riferimento all’ipotesi di appartenenza a più sodalizi criminosi, il Collegio ha evidenziato che il vincolo della continuazione può essere riconosciuto solo dopo una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro operatività e continuità, e non già in base alla sola natura permanente del reato associativo e all’omogeneità dei titoli di reato. Ha inoltre precisato che lo stato di tossicodipendenza può giustificare il vincolo solo se collegato e dipendente dai reati e se risultano le altre condizioni, mentre non sussiste l’obbligo motivazionale quando la tossicodipendenza sia genericamente dedotta e non accompagnata da elementi che la rendano plausibile e coeva ai fatti.
La Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata avesse fatto corretto uso di tali principi, evidenziando la diversità delle compagini associative, la limitata partecipazione al primo sodalizio, la distanza temporale tra i fatti e la diversa sfera di operatività territoriale. Ha escluso che le dichiarazioni del collaboratore e il precedente episodio di spaccio potessero dimostrare una preventiva ideazione dell’adesione ai diversi contesti criminali. Infine, ha giudicato generica la deduzione sullo stato di tossicodipendenza e irrilevante la sentenza citata dal giudice solo per la competenza. Inammissibile è risultata la diversa valutazione del quadro indiziario offerta dal ricorrente in sede di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.