La conclusione negativa della conferenza di servizi integra preavviso di diniego (TAR Puglia n. 255 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata, adottata su procedimento a istanza di parte, costituisce preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e impone all’amministrazione di esaminare le osservazioni degli interessati. Il dovere di concludere il procedimento conferenziale, sancito dall’art. 14-bis della legge n. 241/1990 e dal generale art. 2 della stessa legge, non è eludibile: la mancata risposta alle osservazioni finalizzate alla riapertura dei lavori integra silenzio illegittimo. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’ente di pronunciarsi con provvedimento espresso entro un termine assegnato e dispone la conversione del rito per il sindacato sugli atti presupposti.

Il Fatto

Un consorzio di lottizzanti e alcune imprese avevano chiesto al Comune di concludere il procedimento relativo al progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria di un piano particolareggiato. Il Comune aveva indetto una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata, poi chiusa con determinazione negativa del 30 maggio 2024.

Contro tale esito gli interessati presentarono osservazioni con richiesta di riapertura dei lavori conferenziali, senza ottenere alcun riscontro. Hanno quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio e la condanna dell’ente a provvedere, chiedendo in via subordinata, previa conversione del rito, l’annullamento della determinazione dirigenziale e della delibera di Giunta collegata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitempo il ricorso avverso il silenzio, ritenendolo fondato. La determina dirigenziale impugnata indicava espressamente la facoltà per gli interessati di presentare osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento, da trasmettere alle amministrazioni coinvolte in vista di una determinazione conclusiva ulteriore.

Nonostante le osservazioni fossero state formulate con richiesta di riapertura dei lavori, il Comune era rimasto inerte. Il Collegio qualifica la determinazione negativa come vero e proprio preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, con la conseguenza che la mancata risposta alle osservazioni è illegittima.

Il percorso argomentativo si fonda su due piani. Sul piano generale, l’inerzia contrasta con il dovere di provvedere contemplato dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Sul piano speciale, disattende la disciplina della conferenza semplificata dettata dall’art. 14-bis. Il dovere di concludere il procedimento conferenziale risponde anche a un principio di ragionevolezza, perché solo l’esame compiuto delle osservazioni consente all’istante di comprendere se i profili critici del progetto siano effettivamente non superabili.

Il ricorso avverso il silenzio è quindi accolto, con obbligo per il Comune di pronunciarsi nel termine di sessanta giorni sulle osservazioni. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Il Tribunale dispone inoltre la conversione del rito, per sottoporre a sindacato giurisdizionale gli atti richiamati in epigrafe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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