Conferenza di servizi: osservazioni del privato vanno trasmesse a tutte le amministrazioni (TAR Puglia n. 1 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, quando l’amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione negativa che produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, essa è tenuta a trasmettere le osservazioni presentate dal privato a tutte le amministrazioni coinvolte, perché ciascuna possa riconsiderare la propria posizione alla luce degli apporti partecipativi. L’art. 14 bis, comma 5, della legge n. 241/1990 impone all’amministrazione procedente di motivare nell’ulteriore determinazione di conclusione l’eventuale decisione di non accogliere tali osservazioni. È illegittimo il provvedimento che, acquisite le osservazioni, le esamini autonomamente senza sollecitare il contributo valutativo delle altre amministrazioni, le quali risultano escluse dal momento decisionale, compreso l’ente che ha espresso il dissenso. Non spetta al giudice amministrativo sostituirsi alle amministrazioni competenti nel valutare la pertinenza e l’idoneità delle osservazioni a giustificare diverse determinazioni, trattandosi di valutazioni discrezionali.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area agricola nel Comune di Ugento ricadente in zona vincolata all’interno del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, ha chiesto il rilascio di un provvedimento unico autorizzativo per la realizzazione di un’area sosta camper attrezzata. Il SUAP comunale aveva inizialmente rigettato l’istanza; quel diniego è stato annullato dal TAR con la sentenza n. 1172 del 27.10.2020 per omessa convocazione della conferenza di servizi ex art. 8 del d.P.R. n. 160/2010.
In esecuzione della sentenza, il Comune ha indetto la conferenza. L’Ente Parco ha espresso parere negativo, ritenendo l’intervento non coerente con le finalità istitutive e con le norme di tutela. Il SUAP ha quindi comunicato il preavviso di rigetto; il ricorrente ha presentato osservazioni, e il Comune ha infine rigettato l’istanza. Il ricorrente ha impugnato la determinazione di conclusione negativa deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 14 bis, comma 5, della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione delle osservazioni alle altre amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina della conferenza decisoria semplificata: l’amministrazione procedente fissa il termine perentorio per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte e, scaduto questo, adotta entro cinque giorni lavorativi la determinazione di conclusione. Se ha acquisito uno o più atti di dissenso che non ritiene superabili, adotta la determinazione negativa, che nei procedimenti a istanza di parte produce gli effetti della comunicazione ex art. 10 bis.
Da ciò deriva l’obbligo di trasmettere alle altre amministrazioni le osservazioni presentate e di motivare nell’ulteriore determinazione l’eventuale decisione di non accoglierle. Nel caso concreto, il Comune ha acquisito regolarmente le osservazioni del ricorrente, ma le ha esaminate autonomamente, senza sollecitare il contributo valutativo delle altre amministrazioni. Queste ultime sono state completamente escluse dal momento decisionale, incluso l’Ente Parco, che non è stato posto nelle condizioni di riconsiderare il proprio parere negativo.
Il TAR respinge l’obiezione del Comune secondo cui le osservazioni sarebbero reiterative dell’istanza e inidonee a mutare l’esito. Si tratta infatti di valutazioni essenzialmente discrezionali: il giudice non può sostituirsi alle amministrazioni competenti nel giudicare la pertinenza delle osservazioni e la loro idoneità a giustificare determinazioni diverse. La norma attribuisce a tutte le amministrazioni interessate la facoltà di prendere posizione sugli argomenti del privato, al fine di rendere effettiva la partecipazione procedimentale.
In mancanza di tale passaggio, la decisione finale si risolve in un apprezzamento diretto e autonomo dell’amministrazione procedente, che tradisce lo spirito proprio della conferenza di servizi. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di diniego. In sede di riedizione del potere, il Comune dovrà trasmettere le osservazioni a tutte le amministrazioni coinvolte e definire il procedimento nei termini dell’art. 14 bis, commi 2 e 5, della legge n. 241/1990. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.