Rigetto implicito del preavviso di diniego in conferenza di servizi (TAR Lazio n. 467 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento a istanza di parte concluso mediante conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, la determinazione negativa adottata ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, l. n. 241/1990 produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10-bis della stessa legge, così che non è dovuta l’autonoma attivazione del preavviso di rigetto. La conferenza di servizi costituisce strumento di semplificazione procedimentale e non altera l’ordine delle competenze, restando il rilievo di incompatibilità urbanistica espressione di ampia discrezionalità dell’ente locale, sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti. Ove il provvedimento sia plurimotivato, il rigetto delle censure avverso una ragione autonoma e sufficiente rende improcedibili i motivi diretti alle altre.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto al Comune di Cassino l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale, per il ripristino morfologico e il recupero ambientale di una cava dismessa, con installazione di un impianto di frantumazione e messa in riserva di rifiuti inerti. Con determinazione del 2015 il Comune aveva respinto la parte dell’istanza relativa all’impianto, accogliendo quella relativa ai lavori di ripristino; quel provvedimento non era stato impugnato.

Con successiva istanza la società chiese il riesame del progetto, invocando nuove indicazioni interpretative e una pronuncia della Corte di Giustizia UE. All’esito di una nuova conferenza di servizi, il Comune concluse il procedimento respingendo l’istanza, in esecuzione di una sentenza del TAR che aveva ordinato di provvedere. Contro tale determinazione la società propose ricorso per annullamento, con domanda cautelare respinta in primo e in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria il motivo sull’incompatibilità urbanistica, che costituisce la ragione principale del diniego. Sul preavviso di rigetto osserva che la conferenza era stata convocata ai sensi dell’art. 14-bis l. n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, nonostante l’improprio richiamo anche all’art. 14-ter. Ne deriva l’applicazione del comma 5, che attribuisce alla determinazione negativa gli effetti della comunicazione ex art. 10-bis e rimette all’iniziativa dell’istante la presentazione di osservazioni.

In ogni caso, la principale ragione ostativa — la carenza di conformità urbanistica — è sostanzialmente confermativa della motivazione del provvedimento del 2015, non impugnato. L’omissione del preavviso non ha quindi privato la ricorrente della possibilità di un contributo significativo, restando irrilevante l’arresto procedimentale del 2017.

Quanto al merito urbanistico, il Collegio esclude che il parere del 2015 fosse integralmente favorevole: il Comune lo aveva reso solo per i lavori di ripristino, evidenziando l’incompatibilità dell’impianto con la destinazione agricola. Né vale l’argomento secondo cui l’esito della conferenza ex art. 208 varrebbe come variante allo strumento urbanistico: la variante presuppone il favorevole parere del Comune, che diversamente sarebbe esautorato dei poteri normativamente attribuitigli. La conferenza è strumento di semplificazione, non di redistribuzione delle competenze, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa citata.

Nel merito il Collegio riconosce all’amministrazione ampia discrezionalità nelle valutazioni urbanistiche, sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento. Il Comune ha motivato in modo ampio e coerente: impatto dell’impianto industriale in zona agricola, durata stimata del cantiere, volumi e quantitativi di materiale trattato, rumore, polveri, traffico e impatto visivo. La ricorrente, con l’istanza di riesame, non ha modificato il progetto ma ha offerto solo una diversa lettura della normativa.

Poiché il provvedimento è plurimotivato, il rigetto delle censure avverso una ragione autonoma e sufficiente rende improcedibili e assorbiti gli altri motivi. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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