Revoca del permesso di lungo soggiorno e bilanciamento della pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna n. 467 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 in relazione al comma 4, presuppone un giudizio di pericolosità sociale dello straniero che non si esaurisca nella constatazione delle condanne penali riportate. L’Amministrazione deve valutare la complessiva personalità dell’interessato e la sua condotta di vita, dando conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. È escluso ogni automatismo conseguente alle condanne: il provvedimento deve essere sorretto da motivazione articolata su più elementi e da un effettivo bilanciamento tra la paventata attualità della pericolosità e gli interessi contrapposti. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione in tale comparazione, non potendo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., e annulla il provvedimento per il solo deficit motivazionale, con riedizione del potere in sede di riesercizio.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero lungo-soggiornante in Italia dal 2009, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Bologna ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2008, negando al contempo il rilascio di un permesso per lavoro subordinato o di altro titolo. Il provvedimento si fonda su una serie di precedenti penali — due condanne per reati in materia di stupefacenti, una condanna per furto e due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada — dai quali l’Amministrazione ha desunto la pericolosità sociale dello straniero e la sua appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 1423/1956.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimo automatismo applicativo, la risalenza nel tempo delle condanne, la mancata valutazione della condotta successiva e l’omesso bilanciamento con i vincoli familiari, l’inserimento lavorativo e la durata del soggiorno, richiamando anche l’art. 8 CEDU. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso. In sede cautelare il TAR ha respinto l’istanza di sospensione; il Consiglio di Stato, in appello cautelare, ha riformato l’ordinanza accogliendo la sospensiva e demandando al merito l’approfondimento del bilanciamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal combinato disposto dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 e del comma 4 della stessa norma. La revoca trova fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione, desumibile dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo, ma in un contesto valutativo che tenga conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Richiamando l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 437 del 2021; Sez. II, n. 151 del 2020; Sez. III, n. 123 del 2020), il TAR ribadisce che la revoca deve essere sorretta da motivazione articolata su più elementi e non soltanto dalla constatazione della condanna, escludendo ogni automatismo.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha adeguatamente motivato in relazione all’attuale pericolosità sociale e alla complessiva situazione personale, omettendo il bilanciamento evidenziato dal giudice d’appello. Le condanne, pur gravi e relative a fatti del 2014-2015, e i pregiudizi successivi del 2020-2022 costituiscono indici da valutare, ma non esimono dal confronto con la durata del soggiorno e con l’inserimento sociale e lavorativo.
Il TAR precisa di non poter compiere in questa sede la valutazione e comparazione degli interessi contrapposti, non potendo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto accolto esclusivamente sotto il profilo del deficit motivazionale, con annullamento del provvedimento impugnato e riedizione del potere da parte dell’Amministrazione, che dovrà procedere a rinnovata istruttoria e a motivato bilanciamento. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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