Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi di minore rilevanza (TAR Sicilia n. 2071 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, il cosiddetto terzo condono edilizio non ammette la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincolo relativo, anche paesaggistico, qualora comportino la creazione di nuovi volumi o superfici. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale siciliana n. 19/2021, resa con Corte costituzionale n. 252/2022, ha efficacia retroattiva sul rapporto non ancora esaurito, sicché la Soprintendenza può legittimamente negare la sanatoria richiesta prima della pubblicazione della decisione. Gli atti di repressione degli abusi edilizi in zona vincolata hanno natura vincolata e non richiedono né la comunicazione di avvio del procedimento né una specifica motivazione sull’interesse pubblico.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato in un Comune della provincia di Messina, presentano nel 2004 domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per opere di manutenzione straordinaria e per la realizzazione di un locale adibito a ripostiglio e garage in ampliamento al piano terra. Il fabbricato era già stato interessato da un’autorizzazione edilizia comunale rilasciata nel 1993.

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina esprime parere negativo sulla sanatoria, in ragione del vincolo paesaggistico gravante sull’area, e ordina la rimessione in pristino dello stato dei luoghi con provvedimento del 4 aprile 2023. I proprietari impugnano l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, lamentando l’inutilità del condono per opere non concretanti incremento volumetrico, la formazione del silenzio-assenso e la violazione dei limiti all’autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva del Comune, non essendo stati adottati atti di tale amministrazione. Nel merito, osserva che la sovrapposizione tra i lavori contemplati nel titolo edilizio del 1993 e quelli indicati nella domanda di condono è solo parziale: la richiesta di sanatoria fa riferimento a un incremento di superficie e di volume ulteriore rispetto al manufatto esistente.

L’autorizzazione comunale del 1993 è inoltre irrilevante rispetto al vincolo ex lege posto dall’art. 142, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004, spettando la relativa valutazione alla Soprintendenza. La Sezione conferma l’orientamento già espresso in numerose pronunce coeve, secondo cui, dopo la Corte costituzionale n. 252/2022, in Sicilia il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi, risultando sanabili soltanto gli interventi di minore importanza.

Il Collegio richiama la circolare assessoriale n. 2/2022 e le pronunce del Cons. Stato n. 1036/2023 e n. 90/2023, che subordinano la sanatoria al concorso congiunto di quattro condizioni: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso concreto manca il requisito dell’assenza di nuovi volumi, poiché la domanda riguarda un ampliamento con creazione di nuove superfici.

Quanto alle censure procedimentali, la natura vincolata dell’atto rende superflua la partecipazione procedimentale e la comunicazione di avvio, non essendo configurabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. Il richiamo all’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 è inconferente, riferendosi il silenzio-assenso ai primi due condoni; l’art. 39 del d.P.R. n. 380/2001 riguarda la diversa ipotesi dell’autotutela regionale sui provvedimenti comunali. La sentenza costituzionale spiega efficacia nel rapporto non esaurito. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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