Decadenza dall’alloggio ERP e pretesa all’acquisto spettano al giudice ordinario (TAR Puglia n. 1389 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la natura della posizione giuridica sostanziale dedotta, non la qualificazione formale dell’atto impugnato. Ove l’assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, divenuto assegnatario cessato dal servizio, impugni il provvedimento prefettizio di decadenza e la intimazione di rilascio facendo valere in via principale un diritto soggettivo all’acquisto dell’immobile, fondato su norme legislative e sul rapporto locatizio, la controversia appartiene al giudice ordinario. L’attività amministrativa di ricognizione di effetti prodotti ex lege non radica la giurisdizione amministrativa. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, aveva ottenuto nel 2008 l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata in Foggia. Collocato a riposo nel 2013, dopo il decorso del termine triennale di proroga il Prefetto di Foggia ha dichiarato la decadenza dal diritto di occupazione e ha intimato il rilascio in favore dell’ente proprietario, con previsione di esecuzione forzosa in caso di inottemperanza.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, l’inerzia dell’ente rispetto alle domande di acquisto presentate nel 2014 e nel 2020 e il difetto di motivazione. Il Collegio, all’udienza del 10 giugno 2025, ha dato avviso alle parti del possibile rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il ricorrente, infatti, ha fondato la propria pretesa sull’esistenza di un diritto soggettivo all’acquisto dell’immobile, radicato nella disciplina statale e regionale e nel contratto di locazione stipulato con l’ente proprietario.
Secondo il Collegio, tale posizione sarebbe preesistente e autonoma rispetto al provvedimento di decadenza, e la controversia investirebbe una situazione giuridica di natura patrimoniale e negoziale, estranea all’ambito della giurisdizione amministrativa. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 47 Cost., degli obblighi contrattuali e delle procedure di alienazione previste dalla legge regionale.
Il Tribunale ha richiamato i criteri di riparto elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU., ord. 28.5.2020, n. 10082): il giudice competente si individua in base alla natura della posizione sostanziale dedotta, a prescindere dalla qualificazione formale degli atti impugnati. La domanda, pur formalmente diretta all’annullamento di un atto amministrativo, mira in sostanza alla tutela di una situazione giuridica patrimoniale sorta dal rapporto locatizio e dalle norme sull’alienazione degli alloggi.
Ne consegue che la pretesa non si risolve in un interesse legittimo. Il Collegio ha richiamato un proprio precedente (TAR Puglia, Bari, sentenza n. 15 dell’8 gennaio 2025) e ha dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dell’esito in rito e dell’evoluzione procedimentale della vicenda.
Nota della Redazione
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