Abuso parziale e motivazione per relationem nella stima dell’Agenzia delle Entrate (TAR Lombardia n. 2667 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sanzionatorio per opere eseguite in parziale difformità dal titolo, il provvedimento comunale che irroga la sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è legittimamente motivato per relationem mediante il richiamo alla stima dell’Agenzia delle Entrate che quantifica il maggior valore venale dell’immobile, come consentito dall’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990. La valutazione espressa dall’Amministrazione fiscale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e, in sede di legittimità, è sindacabile solo nei limiti dei vizi logici manifesti, dell’illogicità e del travisamento dei fatti. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, né disporre una verifica indipendente del maggiore valore. Il sopralluogo dell’Agenzia del Territorio è prescritto, secondo la giurisprudenza tributaria, con esclusivo riferimento al classamento catastale e non al diverso subprocedimento di stima del maggior valore venale ai fini della sanzione.

Il Fatto

I proprietari di un immobile in Comune di Monza presentavano domanda di permesso di costruire in sanatoria per opere eseguite in parziale difformità da una precedente concessione edilizia. Con successiva istanza chiedevano l’applicazione del regime sanzionatorio dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e depositavano una perizia tecnica attestante l’impossibilità di demolizione delle opere difformi senza pregiudizio delle parti conformi.

Il Comune, con ordinanza del 25 luglio 2019, applicava la sanzione pecuniaria determinandola nel doppio del maggior valore quantificato dall’Agenzia delle Entrate con nota del 12 luglio 2019. I proprietari impugnavano l’ordinanza e la nota dinanzi al TAR Lombardia, deducendo il difetto di motivazione per non essere stati portati a conoscenza gli atti endoprocedimentali, il difetto di istruttoria per mancato sopralluogo, l’assenza di effettivo incremento di valore e l’errore nel parametro di calcolo basato sull’incremento di volume anziché sulla superficie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni preliminari, in particolare dall’improcedibilità sollevata dal Comune per mancata impugnazione dell’atto di conferma redatto dall’Agenzia il 23 dicembre 2019, e rigetta il ricorso nel merito per la palese infondatezza delle censure.

Sui primi due motivi il Tribunale ritiene il provvedimento comunale correttamente motivato per relationem mediante il richiamo alla stima dell’Agenzia fiscale, esattamente come previsto dall’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990. La doglianza relativa alla mancata allegazione della nota non è quindi accolta.

Quanto alle censure sulla stima, il Collegio muove dalla qualificazione dell’attività dell’Amministrazione delle Entrate come caratterizzata da elevata discrezionalità tecnica. Ne deriva la sindacabilità nel giudizio di legittimità solo nei limiti dei vizi logici manifesti e del travisamento dei fatti. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, da TAR Piemonte n. 933 del 2024 a Cons. Stato n. 7001 del 2024, fino a TAR Puglia n. 898 del 2024 e TAR Lazio n. 6521 del 2024: l’atto è censurabile solo se irragionevole, illogico o fondato su fatti travisati, non potendo il giudice condurre una verifica indipendente. Nel caso concreto i vizi macroscopici non risultano dimostrati né dedotti.

Infine, sulla pretesa necessità del sopralluogo, il Tribunale osserva che tale adempimento è prescritto, secondo la giurisprudenza tributaria invocata dai ricorrenti, con esclusivo riferimento al classamento catastale dell’immobile, attività estranea al procedimento in esame, relativo al diverso subprocedimento di stima dell’incremento di valore venale a seguito di opere parzialmente abusive. Decisiva è la mancata previsione, in alcun testo normativo o a livello di prassi, dell’inderogabilità del sopralluogo, spettando all’amministrazione valutarne la necessità.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono così respinti. Le spese del giudizio vengono compensate in ragione della peculiarità della situazione oggetto di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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