Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere probatorio dell’Amministrazione (TAR Sicilia n. 2815 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, una volta che il creditore abbia fornito la prova del fatto costitutivo — costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. — incombe sull’Amministrazione intimata l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, secondo il riparto dettato dall’art. 2697 cod. civ. La mera costituzione di forma, priva di qualsiasi deduzione sul perdurante inadempimento, non assolve tale onere e non impedisce l’accoglimento del ricorso. Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato, comprensivo degli oneri accessori, con fissazione del termine e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. La penalità di mora non va disposta quando la decisione da eseguire abbia già riconosciuto gli interessi e sussistano specifiche difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio.

Il Fatto

Con sentenza n. 1587/2023 del 18 aprile 2023 il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente — docente — di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori.

La sentenza è stata notificata e non appellata, divenendo definitiva. Poiché l’Amministrazione non ha adottato alcun atto esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di rilascio della carta con accredito della somma, la nomina di un commissario e la determinazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. All’udienza camerale del 9 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso, ravvisandola nell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza e nel superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La questione centrale attiene però al riparto dell’onere della prova nel giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, individuato nella sentenza del giudice ordinario passata in giudicato secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Su tale base, sarebbe spettato all’Amministrazione allegare e provare l’inefficacia di quel fatto, ma la stessa, pur costituitasi, non ha formulato alcuna deduzione.

Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo è esteso agli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione.

Il Collegio esclude invece le spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale non la dispone, considerando da un lato che la decisione da eseguire ha già riconosciuto gli interessi e dall’altro le specifiche difficoltà dell’adempimento, connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, richiamando sul punto TAR Lazio, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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