Confisca dell’auto per alcol: per la Corte UE è materia nazionale
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che la confisca dell’auto per guida in stato di ebbrezza non è disciplinata dal diritto dell’Unione: la Carta dei diritti fondamentali non si applica. Restano le regole e le garanzie nazionali. È aperta la questione dei fatti successivi al 23 novembre 2026, quando scade il recepimento della nuova direttiva.
Che cosa ha deciso la Corte di giustizia sulla confisca dell’auto per alcol?
Ha deciso che le regole europee sulla confisca non si applicano al caso. La decisione quadro 2005/212/GAI, un atto dell’Unione in materia penale, «non è applicabile» alla guida sotto l’effetto dell’alcol, e la nuova direttiva (UE) 2024/1260 non valeva ancora per quei fatti. Per questo la confisca dell’auto, cioè il provvedimento con cui il giudice la toglie al proprietario e la dà allo Stato, resta fuori dal diritto dell’Unione europea.
Lo ha dichiarato la Quarta Sezione della Corte di giustizia con la sentenza del 10 settembre 2026, causa C-655/24 (nome di fantasia «Latranov»). La causa nasce da un rinvio pregiudiziale, cioè dalla domanda con cui un giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia come interpretare una norma europea (art. 267 TFUE). L’ha proposto il 9 ottobre 2024 il tribunale distrettuale di Veliki Preslav, in Bulgaria.
Un automobilista, indicato come EZ, era stato condannato con sentenza definitiva il 15 agosto 2024 per aver guidato con un tasso alcolemico di 3,23 per mille: un anno di pena detentiva sospesa, 500 lev (circa 250 euro) di sanzione pecuniaria, un anno e otto mesi di divieto di guida. Restava da decidere la confisca di una somma pari all’intero valore dell’auto, prevista dalla legge bulgara. L’auto era per metà della moglie, che non aveva partecipato al procedimento perché la legge nazionale non lo prevede.
Perché la guida in stato di ebbrezza resta fuori dalle regole europee sulla confisca?
Perché quelle regole servono contro la criminalità organizzata. La norma esaminata è l’art. 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005. Obbliga gli Stati a consentire la confisca di strumenti e proventi dei reati punibili con più di un anno di pena detentiva, cioè dei beni usati per il reato e di ciò che il reato ha fruttato.
Il reato bulgaro supera quella soglia: è punito con la pena detentiva da uno a tre anni. Ma la decisione quadro non definisce il «reato», e la Corte ha letto la norma alla luce di contesto, scopo e genesi:
- il preambolo mostra che l’atto mira principalmente a combattere la criminalità organizzata;
- l’art. 3 della direttiva 2014/42/UE, che ne ha sostituito alcune parti, riguarda reati gravi legati alla criminalità organizzata o ad altri settori con una possibile dimensione transfrontaliera, cioè capaci di coinvolgere più Stati;
- la nota esplicativa dell’iniziativa danese da cui è nato l’atto richiama i Consigli europei di Vienna (1998) e di Tampere (1999) sulla lotta alla criminalità organizzata.
Per la Corte la guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti non è, «in linea di principio», un reato di questo tipo. Un reato stradale come quello bulgaro non rientra nella criminalità organizzata né in settori di criminalità transfrontalieri o gravi: resta quindi fuori dalla decisione quadro per materia (ratione materiae).
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione protegge chi subisce la confisca dell’auto?
Non in questo caso. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vincola gli Stati membri «esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione» (art. 51, paragrafo 1).
Il giudice bulgaro chiedeva se la confisca obbligatoria fosse proporzionata (artt. 49 e 52 della Carta) e se la comproprietaria in buona fede potesse restare esclusa dal procedimento (art. 47). Poiché il reato è fuori dalla decisione quadro, la confisca del veicolo «non è disciplinata dal diritto dell’Unione» e la Carta non si applica.
La nuova direttiva (UE) 2024/1260 cambia le regole sulla confisca dell’auto?
Non per questo caso. La direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024 riguarda il recupero e la confisca dei beni e, per gli Stati che vincola, sostituisce la decisione quadro 2005/212 e la direttiva 2014/42 (art. 36). È in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta il 2 maggio 2024.
Una direttiva però non si applica da sola: vincola gli Stati al risultato e va recepita con norme nazionali entro il termine che fissa essa stessa (art. 288 TFUE). Per questa direttiva il termine scade il 23 novembre 2026 (art. 33). La Corte ha ricordato che, in linea generale, una direttiva copre solo le situazioni nate dopo quella scadenza. I fatti risalgono al luglio 2024 e la Bulgaria non l’aveva ancora recepita: la direttiva non si applicava per ragioni di tempo (ratione temporis).
La questione è aperta per i fatti successivi al 23 novembre 2026. Il giudice bulgaro chiedeva anche se l’auto sia un «bene strumentale» del reato ai sensi dell’art. 3, punto 3, della nuova direttiva, ma la Corte non ha risposto. La sentenza non dice nulla sul recepimento in Italia.
Quando si confisca l’auto per guida in stato di ebbrezza in Italia?
Quando il tasso alcolemico supera 1,5 grammi per litro, salvo che l’auto appartenga a una persona estranea al reato. Lo prevede l’art. 186 del Codice della strada nel testo vigente, che al comma 2 distingue tre fasce:
- oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l: sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro e sospensione della patente da tre a sei mesi;
- oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a sei mesi e sospensione della patente da sei mesi a un anno;
- oltre 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni e confisca del veicolo.
Nell’ultima fascia, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, «è sempre disposta la confisca del veicolo». Il patteggiamento è l’applicazione della pena chiesta al giudice da imputato e pubblico ministero (art. 444 c.p.p.). La confisca scatta anche se l’esecuzione della pena è sospesa con la sospensione condizionale (art. 163 c.p.), come era accaduto a EZ in Bulgaria. Tra 0,8 e 1,5 g/l la confisca non è prevista e, se disposta, è illegale (Cass. pen. Sez. 4 n. 3341/2026; Cass. pen. Sez. IV n. 34707/2025).
La stessa confisca colpisce chi rifiuta l’accertamento del tasso alcolemico (comma 7) e chi guida dopo aver assunto stupefacenti (art. 187 C.d.S.). È una sanzione amministrativa accessoria, che si aggiunge alla pena e segue per legge al reato: se il giudice di merito la omette, la Cassazione può disporla direttamente, anche dopo un patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 38833/2025; Cass. pen. Sez. IV n. 23942/2025). L’art. 224-ter C.d.S. regola il sequestro dell’auto, che precede la confisca.
La confisca ha due limiti. Se l’auto appartiene a una persona estranea al reato non si confisca, ma la sospensione della patente raddoppia (Cass. pen. Sez. 4 n. 17014/2026). E se la pena è sostituita dal lavoro di pubblica utilità, un’attività non retribuita, l’esito positivo estingue il reato, dimezza la sospensione e fa revocare la confisca (comma 9-bis). Questa strada è chiusa a chi ha provocato un incidente (Cass. pen. Sez. IV n. 38179/2025).
Se la Carta dell’Unione non si applica, quali tutele restano a chi perde l’auto?
Restano le garanzie italiane, a partire dalla Costituzione. L’art. 24 Cost. riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio e definisce la difesa «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». L’art. 42 Cost. garantisce la proprietà privata, ma affida alla legge il compito di fissarne i limiti.
La Corte costituzionale è già intervenuta su questa confisca. Con la sentenza n. 75 del 2020 ha dichiarato illegittimo l’art. 224-ter, comma 6, C.d.S.: per questo la confisca non si applica quando il reato si estingue per l’esito positivo della messa alla prova (Cass. pen. n. 9510/2026). La messa alla prova è la sospensione del processo durante la quale l’imputato svolge condotte volte a eliminare le conseguenze del reato (art. 168-bis c.p.).
Anche il proprietario estraneo al reato ha tutele. La regola generale, l’art. 240 c.p., esclude la confisca, salvo eccezioni, delle cose che appartengono a una persona estranea al reato; chi chiede la restituzione deve però provare titolarità, estraneità e buona fede (Cass. pen. Sez. 3 n. 5448/2026). Il giudice che conferma la confisca dell’auto di un terzo deve poi rispondere alle ragioni sulla proprietà altrui, senza limitarsi a richiamare la legge (Cass. pen. Sez. IV n. 37622/2025).
Resta infine la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Non è diritto dell’Unione, e la sentenza non la esamina.
Che cosa cambia per gli automobilisti?
Per chi guida in Italia, oggi, nulla: la confisca dell’auto per alcol resta regolata dal Codice della strada e dalle garanzie nazionali. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.
La sentenza non dice se la confisca obbligatoria dell’auto sia proporzionata, né se il comproprietario possa restare fuori dal procedimento: la Corte non ha risposto. Non dice neppure che cosa cambierà con la nuova direttiva. Il criterio che fissa vale però in tutta l’Unione, Italia compresa.
Sul piano pratico, per gli automobilisti:
- chi subisce la confisca dell’auto per alcol non può invocare la Carta dell’Unione: le difese passano dalle regole italiane, come la soglia di 1,5 g/l e la proprietà del veicolo;
- il proprietario estraneo al reato, come il genitore o il coniuge che ha prestato l’auto, deve provare nel processo titolarità e buona fede;
- l’auto in comproprietà con una persona estranea al reato, come nel caso bulgaro, è una questione aperta: la sentenza non la risolve.
Le sentenze commentate sono raccolte nelle guide su multe, autovelox e patente e su sequestro e confisca di conto, casa e auto.
Fonti
- Corte di giustizia UE, Quarta Sezione, 10 settembre 2026, causa C-655/24, Latranov, ECLI:EU:C:2026:735 (edizione provvisoria)
- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 267 e art. 288
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, 49, 51 e 52
- Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato
- Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea
- Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni
- Costituzione della Repubblica italiana, art. 24 e art. 42
- Legge 4 agosto 1955, n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 168-bis c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 186 C.d.S. – Guida sotto l'influenza dell'alcool
- Art. 187 C.d.S. – Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti
- Art. 224-ter C.d.S. – Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in…