Guida in stato di ebbrezza con incidente (Cass. pen. Sez. IV n. 38179 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, la clausola di riserva con cui esordisce l’art. 20-bis cod. pen. («salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge») mantiene in vigore la preclusione dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che non consente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità al conducente che abbia provocato un incidente stradale. La riforma Cartabia non ha abrogato, neppure implicitamente, il comma 9-bis dell’art. 186, operando tra le due disposizioni un rapporto di specialità univoca. L’aver provocato un incidente è condizione ostativa anche quando nel sinistro non siano coinvolti terzi o altri veicoli, dovendosi avere riguardo a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa la normale circolazione e generi pericolo o danno. La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, va distinta dal diverso istituto della pena sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen., regolato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge n. 689/1981.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado e poi in appello, del reato di guida in stato di ebbrezza con conseguente sinistro stradale, con tasso alcolemico ampiamente superiore alla soglia di legge e con contestata recidiva reiterata. La Corte d’appello di Napoli, confermando la condanna, ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la preclusione derivante dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada in presenza dell’aggravante dell’incidente; ha inoltre negato le circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e, in subordine, con la pena pecuniaria sostitutiva, lamentando l’omessa valutazione dei criteri dell’art. 58 legge n. 689/1981 e l’erronea applicazione dell’art. 56-bis della medesima legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Con la legge n. 120/2010 è stato introdotto il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva per taluni reati del codice della strada, con funzione premiale: lo svolgimento effettivo dell’attività non retribuita realizza una causa di estinzione del reato, con riduzione a metà della sospensione della patente e revoca della confisca.
La Corte sottolinea il piano sistematico: la sanzione sostitutiva degli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada — ispirata al modello dell’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 — va tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen., regolato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge n. 689/1981. Mentre il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis ha natura di sanzione sostitutiva della pena principale, la figura ex art. 54 d.lgs. n. 274/2000 si connota per avere natura di pena principale. Da qui il carattere di pena illegale dell’imposizione di prescrizioni aggiuntive, come affermato da Sez. IV n. 17561 del 2024.
Quanto alla preclusione, il Collegio rileva che l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada esclude la sostituzione quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. Tale condizione opera anche se nel sinistro non sono coinvolti terzi o altri veicoli, poiché la norma non distingue e deve aversi riguardo a qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo la normale circolazione, possa provocare pericolo per la collettività. Rilevano in tal senso gli obblighi di segnalazione dell’art. 35 reg. es. cod. strada, che prescindono dal coinvolgimento di terzi (sul punto Sez. IV n. 47276 del 2012 e Sez. IV n. 27211 del 2019).
La Corte affronta poi la questione centrale: se, dopo l’introduzione dell’art. 20-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 150/2022, il lavoro di pubblica utilità sia applicabile anche a chi abbia provocato un incidente. Richiamando Sez. IV n. 21569 del 2024, di cui dichiara di voler dare continuità, il Collegio esclude tale possibilità. La clausola di riserva dell’art. 20-bis mantiene in vigore il comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada e le relative preclusioni, configurandosi un rapporto di specialità univoca: la norma del codice della strada deroga alla possibilità di sostituire la pena in ragione della maggiore gravità del fatto che, mediante l’incidente, ha generato non solo un pericolo ma un danno per la sicurezza della circolazione. La riforma non ha abrogato la disposizione, né sussistono elementi per sostenere un’abrogazione implicita.
Ne consegue il rigetto dei due motivi, connessi, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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