Sentenza definitiva contraria al diritto UE: quando risponde lo Stato
L’8 settembre 2026 la Corte di giustizia ha deciso due casi, romeno e portoghese, di persone che avevano perso una causa senza più possibilità di ricorso e chiedevano i danni allo Stato. La Corte ha chiarito quando lo Stato risponde degli errori del giudice sul diritto UE.
Che cosa ha deciso la Corte di giustizia?
Le due sentenze sono della Grande Sezione, la formazione allargata della Corte. Riguardano i giudici di ultima istanza, quelli contro le cui decisioni non c’è più ricorso.
Nella causa C-163/24, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice e Curtea de Apel Bucureşti, un agricoltore romeno era stato escluso dagli aiuti per aver dichiarato molta più terra del reale. La Corte d’appello di Bucarest gli aveva dato torto in ultima istanza, rifiutando di interpellare la Corte di giustizia; nella causa per i danni contro lo Stato, la stessa Corte d’appello ha poi chiesto chiarimenti alla Corte.
Nella causa C-293/24, Ferreira da Silva e Brito e a., ex dipendenti di Air Atlantis licenziati collettivamente sostenevano che TAP avesse rilevato parte dei beni della compagnia e proseguito i suoi voli charter, ma il 25 febbraio 2009 la Corte suprema portoghese (Supremo Tribunal de Justiça) aveva escluso il trasferimento d’azienda. Nel 2015, nella causa per i danni, la Corte di giustizia ha ritenuto che quei fatti consentissero di riconoscere un trasferimento e che la Corte suprema avrebbe dovuto interpellarla.
Le due sentenze si completano: la prima chiarisce quali norme UE danno diritti ai singoli, la seconda come si misura la gravità dell’errore. In entrambe interpella la Corte lo stesso giudice la cui sentenza avrebbe causato il danno.
Quando risponde lo Stato per una sentenza sbagliata?
Lo Stato risponde solo se ricorrono insieme tre condizioni, che la Corte ha ricordato in entrambe le sentenze:
- la norma UE violata deve attribuire diritti ai singoli;
- la violazione deve essere sufficientemente grave;
- tra violazione e danno deve esserci un nesso causale diretto, cioè un legame immediato.
Per la natura della funzione giudiziaria e per la certezza del diritto, l’errore di un giudice di ultima istanza fa rispondere lo Stato solo nel caso eccezionale di violazione manifesta del diritto applicabile. Contano, tra l’altro, la chiarezza della norma violata, il margine di valutazione che lasciava, il carattere scusabile o inescusabile dell’errore e l’omessa consultazione della Corte quando era dovuta. Per la sentenza portoghese questi criteri non sono cumulativi e si valutano sulla giurisprudenza esistente alla data della decisione contestata. La violazione è comunque grave se la decisione contrasta in modo manifesto con la giurisprudenza della Corte.
Basta che il giudice non abbia interpellato la Corte?
No, da solo non basta. Il rinvio pregiudiziale è la domanda con cui un giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia come interpretare una norma UE; per il giudice di ultima istanza è un obbligo, fissato dall’art. 267 TFUE, terzo comma. Secondo la Corte, la sua violazione può rendere manifesta l’infrazione, ma deve accompagnarsi alla violazione di un’altra norma UE che attribuisce diritti ai singoli.
Per la Corte il rinvio non è un rimedio a disposizione delle parti: se una parte solleva una questione di diritto UE, il giudice non è per questo obbligato a rinviare. Nella sentenza portoghese la Corte ha però fissato un limite: il giudice di ultima istanza non può evitare il rinvio con un’interpretazione che si discosta dalla giurisprudenza della Corte.
Quali norme UE danno diritti ai singoli?
Secondo la Corte, quelle che riconoscono un diritto in modo espresso e quelle che impongono obblighi chiari a privati, Stati o istituzioni UE. Non dà diritti, invece, la norma che persegue solo un obiettivo generale di interesse pubblico.
Nel caso romeno, per la Corte, l’art. 20, par. 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sul sistema di identificazione delle parcelle agricole, tutela gli interessi finanziari dell’Unione e non dà agli agricoltori un diritto di accesso alle informazioni del sistema. Le «informazioni fattualmente corrette» dell’art. 68, par. 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 riguardano sia la superficie sia l’individuazione della parcella e dei suoi confini, e l’agricoltore non poteva invocarle. Senza una norma che gli desse diritti, l’omesso rinvio non bastava.
Nel caso portoghese la prima condizione c’è: la direttiva 77/187/CEE e la direttiva 2001/23/CE tutelano i lavoratori nei trasferimenti d’azienda. Per la Corte quei diritti sono inderogabili: non si riducono neppure con il consenso del lavoratore. Una legge nazionale non può quindi considerare accettato il licenziamento collettivo solo perché il lavoratore ha incassato l’indennità di legge.
Perché la sentenza portoghese del 2009 può essere una violazione grave?
Per tre elementi indicati dalla Corte. Il primo è il metodo: già prima del 2009 la Corte distingueva i settori basati sulla manodopera da quelli che richiedono molti beni materiali. Il trasporto aereo è nel secondo gruppo, quindi conta la ripresa dei mezzi essenziali all’attività.
La Corte suprema aveva invece guardato alla conservazione dell’autonomia organizzativa dell’entità trasferita, condizione assente dalle direttive e dalla giurisprudenza. Aveva anche privilegiato obiettivi economici, invece di verificare se l’entità conservava la propria identità, per esempio perché l’attività proseguiva o riprendeva. Per la Corte sono indizi di una violazione grave.
Il secondo elemento è il mancato rinvio. Il terzo è una causa allora pendente proprio sull’autonomia organizzativa, nella quale l’avvocato generale, il membro della Corte che propone una soluzione prima della sentenza, aveva presentato le conclusioni pochi mesi prima: questo rende meno probabile che l’errore sia scusabile.
Che cosa cambia per chi ha perso una causa in Italia?
Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione. Le regole della Corte valgono in tutta l’Unione, quindi anche in Italia. Chi ha perso una causa in appello o in Cassazione con una sentenza definitiva contraria al diritto UE, per questa via, non riapre il processo: chiede allo Stato il risarcimento, se ricorrono le tre condizioni.
La sentenza passata in giudicato, cioè non più impugnabile con i mezzi ordinari, vincola le parti (art. 2909 c.c.). La revocazione, il mezzo per farla riesaminare, è ammessa nei casi elencati dall’art. 395 c.p.c. Il Consiglio di Stato l’ha esclusa per contrasto con una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia (Cons. Stato n. 126/2026).
La responsabilità civile dei magistrati è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 dopo due sentenze della Corte su casi italiani: Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, 13 giugno 2006) e Commissione c. Italia (C-379/10, 24 novembre 2011). La compatibilità della legge italiana con le sentenze del 2026 è una questione aperta. La Cassazione si è già occupata della responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE: Cass. n. 33241/2025 sullo Stato-giudice, Cass. Sez. Un. n. 18625/2024 sulle scommesse.
Per i lavoratori il riferimento italiano è l’art. 2112 c.c.: nel trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il nuovo titolare e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (sul ruolo dei beni, Cass. n. 26103/2026). Altre analisi nella sezione Diritto UE.
Fonti
- Corte di giustizia, Grande Sezione, 8 settembre 2026, causa C-163/24, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice e Curtea de Apel Bucureşti;
- Corte di giustizia, Grande Sezione, 8 settembre 2026, causa C-293/24, Ferreira da Silva e Brito e a.;
- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 267;
- direttiva 77/187/CEE e direttiva 2001/23/CE;
- regolamento (CE) n. 1782/2003 e regolamento (CE) n. 796/2004.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2112 c.c. – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione