Recesso dal contratto firmato a casa: conta dove si accetta l’offerta

Chi firma a casa, davanti all’incaricato dell’impresa, un’offerta già ricevuta conclude un contratto negoziato fuori dei locali commerciali: lo ha dichiarato la Corte di giustizia UE il 24 settembre 2026. Ne deriva il diritto di recesso, salvo le eccezioni di legge. Resta aperto se tra le eccezioni rientri un impianto fotovoltaico fatto su misura.

Che cosa ha deciso la Corte di giustizia sul fotovoltaico firmato a casa?

Che il contratto firmato a casa del consumatore, davanti a chi rappresenta l’impresa, è «negoziato fuori dei locali commerciali» anche se l’offerta era arrivata prima. Conta il luogo in cui il consumatore accetta, alla presenza dell’impresa, non quello in cui ha ricevuto la proposta.

La sentenza è della Quinta Sezione, 24 settembre 2026, causa C-381/25, PL e GQ contro Gexx aeroSol GmbH. Il caso arriva dal Landgericht Cottbus (Tribunale del Land di Cottbus, Germania) con un rinvio pregiudiziale: la domanda con cui un giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia come interpretare una norma europea, prevista dall’art. 267 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

L’8 aprile 2022 due consumatori hanno ricevuto da Gexx aeroSol un’offerta per la fornitura e l’installazione di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo; il 31 maggio l’hanno firmata a casa loro, davanti a una rappresentante della società, e in seguito hanno pagato un acconto di 6.479,31 euro. Il 9 giugno 2023 hanno comunicato il recesso, cioè la scelta di sciogliersi dal contratto, e chiesto indietro l’acconto.

Il giudice tedesco ha rilevato che l’impresa non aveva informato i clienti del diritto di recesso: se quel diritto esisteva, il recesso era arrivato in tempo. Il dubbio era un altro: il contratto è davvero «fuori dei locali» se i consumatori avevano l’offerta già prima della firma?

Che cos’è un contratto negoziato fuori dei locali commerciali?

Nel caso tipico è il contratto concluso tra consumatore e impresa fuori dai locali di quest’ultima, con entrambi fisicamente presenti: per esempio a casa del consumatore o sul suo posto di lavoro. Gli esempi sono nel considerando 21 della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, una delle premesse che ne spiegano gli scopi.

In Italia la definizione è nell’art. 45 del Codice del consumo, che riprende la direttiva e indica quattro casi:

  • il contratto concluso con professionista e consumatore fisicamente presenti, in un luogo diverso dai locali del professionista;
  • il contratto per cui il consumatore ha fatto un’offerta nelle stesse circostanze;
  • il contratto concluso nei locali del professionista, o a distanza, subito dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente fuori da quei locali;
  • il contratto concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista.

Consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; professionista è chi agisce nell’esercizio di una di queste attività, o un suo intermediario (art. 3 cod. cons.). Non è consumatore chi firma per finalità legate, anche solo funzionalmente, alla propria attività (Cass. civ. Sez. II n. 25839/2026).

I locali commerciali sono i locali, fissi o mobili, destinati alla vendita al dettaglio in cui l’impresa opera in modo permanente o abituale. Queste regole non si applicano ai contratti fuori dei locali in cui il consumatore paga non più di 50 euro (art. 47 cod. cons.).

Se firmo a casa un’offerta già ricevuta, posso recedere?

Sì, salvo le eccezioni previste dalla legge. La Corte lo motiva con tre argomenti.

Il primo argomento è il testo. La definizione chiede soltanto che il contratto sia «concluso» con le parti presenti, fuori dai locali del professionista, e un contratto di regola non è concluso finché l’offerta non viene accettata. Non chiede invece che anche l’offerta sia fatta in presenza (punti 27 e 28).

La «conclusione» è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, cioè un concetto con lo stesso significato in tutti gli Stati membri, perché la direttiva non la definisce né rinvia ai diritti nazionali (punto 25). Anche per l’art. 1326 c.c. il contratto si conclude con l’accettazione, quando chi ha fatto la proposta ne ha conoscenza.

Il secondo argomento è il contesto. La seconda e la terza ipotesi della definizione dettano condizioni sull’offerta del consumatore o sul modo in cui è stato avvicinato; la prima no. Per il contratto a distanza la direttiva esige mezzi a distanza in ogni fase, conclusione compresa; per quello fuori dei locali non chiede la presenza in ogni fase (punti 29-31).

Il terzo argomento è lo scopo. Fuori dai locali il consumatore può subire una pressione psicologica o un effetto sorpresa, anche se ha chiesto lui la visita (punti 32 e 33). Avere l’offerta in anticipo, con la possibilità di leggerla, può eliminare la sorpresa, ammette la Corte; ma chi firma a casa con l’incaricato accanto resta esposto al rischio di pressione, e questo basta (punto 34).

Entro quando si può recedere dal contratto firmato a casa?

Di regola entro quattordici giorni, senza dare motivazioni e senza costi diversi da quelli previsti dalla legge (art. 52 cod. cons.). Il termine decorre dalla conclusione del contratto, se riguarda servizi, o dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni, se è una vendita. Per l’art. 45 è vendita anche il contratto che ha per oggetto sia beni sia servizi.

Il termine sale a trenta giorni per i contratti conclusi durante visite non richieste del professionista a casa del consumatore. La regola non si applica alle visite a domicilio richieste dal consumatore e non organizzate in forma collettiva.

Se l’impresa non ha dato l’informazione sul diritto di recesso prevista dall’art. 49 cod. cons., il termine scade dodici mesi dopo la fine di quello iniziale (art. 53 cod. cons.). Se l’informazione arriva entro dodici mesi dal giorno da cui decorre il termine, il consumatore ha quattordici giorni da quando la riceve (trenta, nei casi di visite non richieste). La proroga di dodici mesi viene dalla direttiva: nel caso tedesco avrebbe reso tempestivo il recesso.

Per recedere basta una dichiarazione esplicita, anche senza il modulo tipo previsto dal Codice, inviata prima della scadenza. La prova del recesso spetta al consumatore (art. 54 cod. cons.).

Se recedo, mi restituiscono l’acconto?

Sì, se il recesso è valido: fa cessare l’obbligo delle parti di eseguire il contratto (art. 55 cod. cons.). L’impresa deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni da quando è informata del recesso, di regola con lo stesso mezzo di pagamento (art. 56 cod. cons.).

Nelle vendite l’impresa può trattenere il rimborso finché non riceve i beni o la prova della spedizione, salvo che si sia offerta di ritirarli. Il consumatore restituisce i beni entro quattordici giorni dal recesso e paga solo il costo diretto della restituzione, se l’impresa lo aveva avvertito e non si era impegnata a sostenerlo (art. 57 cod. cons.).

Il consumatore risponde solo della perdita di valore dovuta a un uso dei beni che va oltre quanto serve a verificarne natura, caratteristiche e funzionamento. Se non è stato informato del diritto di recesso, non ne risponde in alcun caso (stesso art. 57).

Vale direttamente in Italia o serve una legge italiana?

Serve un atto italiano, e c’è già: è il Codice del consumo, nel testo modificato nel 2014. La direttiva è un atto del diritto dell’Unione europea che vincola lo Stato sul risultato da raggiungere e lascia agli organi nazionali la scelta della forma e dei mezzi (art. 288 TFUE).

L’Italia ha recepito la direttiva 2011/83/UE con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, che ha sostituito gli articoli da 45 a 67 del Codice del consumo. Le nuove regole valgono per i contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014 (art. 2 del decreto).

La Corte ha letto la direttiva nel testo modificato dalla direttiva (UE) 2019/2161. La definizione italiana usa le stesse parole di quella europea.

Che cosa cambia per consumatori e imprese che vendono a domicilio?

Per chi firma a casa, aver ricevuto prima l’offerta non toglie il diritto di recesso. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.

Poiché il testo italiano coincide con quello europeo, è ragionevole attendersi che i giudici italiani leggano l’art. 45 del Codice del consumo come la Corte. La sentenza però non decide la causa tedesca: se i due consumatori riavranno l’acconto lo stabilirà il Landgericht Cottbus, perché la sentenza pregiudiziale interpreta la norma ma non accerta i fatti (Cons. Stato n. 126/2026).

La Corte ha risposto solo sulla nozione di contratto fuori dei locali e non ha detto nulla sulle eccezioni al recesso. La questione è aperta: un impianto progettato per una singola casa potrebbe rientrare tra i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, per i quali il recesso è escluso (art. 59 cod. cons.).

L’appalto è il contratto con cui una parte si impegna a realizzare un’opera o un servizio, organizzando i mezzi necessari e a proprio rischio, in cambio di denaro (art. 1655 c.c.). In un appalto di infissi e serramenti su misura la Cassazione ha escluso il recesso del consumatore (Cass. civ. Sez. II n. 25692/2026). La decisione è segnalata anche nella guida su truffe bancarie, assicurazioni e consumatore.

Se il recesso del Codice è escluso e il contratto è un appalto, resta quello dell’art. 1671 c.c.: il committente, cioè chi ha ordinato l’opera, può sciogliersi, ma deve tenere indenne l’impresa di spese, lavori eseguiti e mancato guadagno, come ricorda anche la guida sui lavori in casa e vizi dell’impresa.

Per il consumatore le conseguenze pratiche sono queste:

  • se l’impresa non lo ha informato del recesso, ha dodici mesi in più per esercitarlo;
  • il recesso va comunicato in modo tracciabile, perché la prova spetta a lui;
  • per le cause su queste regole è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se in Italia (art. 66-bis cod. cons.).

Per le imprese che vendono a domicilio le conseguenze sono queste:

  • l’offerta inviata in anticipo non sottrae il contratto alle regole sui contratti fuori dei locali, se il cliente firma a casa davanti a un incaricato;
  • le informazioni sul recesso vanno date prima della firma su carta o, se il cliente è d’accordo, su un altro mezzo durevole, cioè uno strumento che gli permette di conservarle e rileggerle, e dopo la firma il cliente riceve copia del contratto o la conferma (art. 50 cod. cons.);
  • senza quell’informazione l’impresa resta esposta al recesso per oltre un anno e non può addebitare al cliente la perdita di valore dei beni.

Fonti

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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