Misura di sicurezza dell’espulsione applicata fuori dai casi di legge (Cass. pen. Sez. I n. 37098 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice della sorveglianza, investito della verifica sulla misura di sicurezza applicata, deve rilevare anche d’ufficio che la stessa sia stata disposta al di fuori dei casi previsti dalla legge. L’ordine di traduzione al luogo di rimpatrio, disposto dal giudice della cognizione ai sensi dell’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, nel testo vigente ratione temporis, non integra una misura di sicurezza personale, ma è funzionale al ripristino della misura di prevenzione violata. Ne consegue che l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione in assenza di una statuizione in tal senso del giudice della cognizione, e in relazione a fattispecie contravvenzionale per cui la misura non è consentita, impone l’annullamento senza rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Genova per aver violato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di residenza. Il Magistrato di sorveglianza di Genova, confermando la valutazione di pericolosità, applicava la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato. Il Tribunale di sorveglianza di Genova respingeva l’appello del condannato, che ricorreva per cassazione deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente censurava il giudizio di pericolosità sociale ribadito nonostante i legami familiari e affettivi nel territorio dello Stato e i dati positivi desumibili dalla condotta detentiva e dal lavoro inframurario.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso per una ragione assorbente, che attiene al presupposto stesso del provvedimento. L’ordinanza del Magistrato di sorveglianza muove dall’erroneo presupposto che il giudice della cognizione avesse applicato la misura di sicurezza dell’espulsione. In realtà, con la sentenza di condanna, il Tribunale aveva disposto, ai sensi dell’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, che il condannato fosse tradotto, a pena espiata, al luogo di rimpatrio.

La Corte ricostruisce la disciplina previgente dell’istituto. L’art. 2 del codice antimafia, nel testo antecedente alla modifica del d.l. n. 123/2023, prevedeva che il questore potesse rimandare nel luogo di residenza le persone pericolose per la sicurezza pubblica, inibendo loro di ritornare nel comune di allontanamento. L’ordine di rimpatrio e il divieto di ritorno costituivano condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.

Da tale assetto deriva la qualificazione decisiva: l’ordine di traduzione al luogo del rimpatrio, disposto con la sentenza di condanna, lungi dall’integrare una misura di sicurezza personale, era funzionale al ripristino della misura di prevenzione violata. Il Magistrato di sorveglianza ha pertanto dato attuazione alla misura di sicurezza dell’espulsione in assenza di una statuizione del giudice della cognizione e in relazione a una fattispecie contravvenzionale per la quale la misura non è consentita, in ossequio agli artt. 235 cod. pen. e 15 d.lgs. n. 286/1998.

La Corte afferma il principio processuale ulteriore: anche ove fosse stata disposta la misura dell’espulsione, il giudice della sorveglianza avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio che ciò era avvenuto al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella del Magistrato di sorveglianza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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