Notifica all’indagato non vale per la società terza posseditrice (Cass. pen. Sez. 3 n. 34081 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione del decreto di convalida del sequestro probatorio, eseguita nei confronti dell’indagato presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., non produce effetti nei confronti della persona giuridica terza posseditrice dei beni, ancorché rappresentata dalla stessa persona fisica. Le due sfere giuridiche restano distinte: l’indagato è destinatario di garanzie difensive personali, la società è titolare di un autonomo diritto sui beni in sequestro, azionabile ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen.. Il termine di dieci giorni per proporre riesame decorre, in via alternativa alla notifica, dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento e delle sue ragioni. Tale criterio fattuale non richiede allegazioni specifiche quando la conoscenza si sia realizzata attraverso l’organo apicale dell’ente, non risultando sindacabile in Cassazione la relativa valutazione del giudice del riesame.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento penale a carico del legale rappresentante di una società, indagato per un reato ambientale, la polizia giudiziaria esegue il sequestro probatorio di alcuni autobus di proprietà o nella disponibilità dell’ente. Il Pubblico Ministero emette decreto di convalida, notificato al solo indagato presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen..

La società propone istanza di riesame avverso il decreto di convalida. Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., la dichiara inammissibile per tardività, ritenendo la notifica all’indagato valida anche per l’ente e, in ogni caso, la società pienamente edotto del provvedimento sin dalla data della notifica al rappresentante. Avverso tale ordinanza la società ricorre per Cassazione deducendo l’erronea applicazione degli artt. 355 e 154, comma 3, cod. proc. pen. e art. 145 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni distinte: la validità della notifica eseguita all’indagato quale notifica alla persona giuridica e la decorrenza del termine dal criterio della conoscenza effettiva.

Sul primo profilo il Collegio ribalta la tesi del Tribunale. L’art. 154, comma 3, cod. proc. pen. rinvia alle forme del codice di procedura civile, ma l’art. 145 cod. proc. civ. prevede quale modalità principale la notificazione presso la sede legale dell’ente; la notifica diretta alla persona fisica che lo rappresenta è facoltà alternativa e presuppone che l’atto sia diretto al soggetto in quella specifica qualità. Nel caso concreto, la notifica è stata disposta ed eseguita nei confronti del solo indagato e non della società, terza posseditrice dei beni. Le posizioni giuridiche sono nettamente distinte e non è consentita alcuna fusione tra le sfere giuridiche dell’indagato e dell’ente. La notifica al domicilio eletto ex art. 161 cod. proc. pen. è funzionale alla sola difesa personale dell’indagato e non può produrre effetti ultrattivi verso un soggetto giuridico diverso.

Sul secondo profilo la Corte dichiara invece le censure manifestamente infondate. L’art. 355, comma 3, cod. proc. pen. equipara la notifica formale alla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro. La coincidenza soggettiva tra la persona fisica indagata e l’organo apicale dell’ente, unita al sequestro dei beni che ne avevano sottratto la disponibilità alle attività imprenditoriali, rende ragionevole ritenere che l’ente fosse pienamente edotto. Il ricorrente non allega circostanze specifiche diverse dalla notifica dell’indagato, idonee a scindere le due conoscenze.

La Corte richiama il proprio orientamento sul sindacato in Cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro, ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza (Sez. 2 n. 49739 del 10.10.2023). La conclusione del Tribunale resiste a tale scrutinio, poiché l’accoglimento dell’impugnazione negherebbe l’evidenza fattuale consentendo alla società di scegliere arbitrariamente il dies a quo più favorevole in elusione di un termine perentorio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali ma senza versamento alla Cassa delle ammende, in applicazione della sentenza costituzionale n. 186 del 2000, non ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità stante i profili di illegittimità del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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