Violazione di domicilio aggravata da violenza alle persone è procedibile d’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 31252 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della violenza alle persone, che rende il delitto di violazione di domicilio procedibile d’ufficio, sussiste quando l’energia fisica o altro mezzo, esclusa la minaccia, sia adoperato per annullare o limitare la capacità di autodeterminazione della persona offesa. La violenza deve essere contestuale e legata da nesso teleologico alla violazione di domicilio e può manifestarsi in qualsiasi momento della fase esecutiva, anche dopo l’illecita introduzione, al fine di intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell’avente diritto. Non basta un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione: se la violenza è usata per commettere un altro reato, la violazione resta procedibile a querela. Il giudice può dichiarare l’estinzione per remissione di querela solo previo approfondimento e giudizio di esclusione dell’aggravante.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per i reati di violazione di domicilio, violenza privata — previa diversa qualificazione della condotta originariamente ascritta ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. — e danneggiamento, ritenendoli estinti per intervenuta remissione di querela.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, denunciando con unico motivo l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen., contestando la procedibilità a querela in ragione della aggravante della violenza alle persone.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dal pacifico insegnamento secondo cui la circostanza aggravante della violenza sulle persone nel delitto di violazione di domicilio, che lo rende procedibile d’ufficio, ricorre quando l’energia fisica o altro mezzo, esclusa la minaccia, siano adoperati da un soggetto su un altro per annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione.

La violenza deve essere contestuale e collegata da nesso teleologico alla violazione di domicilio. Può manifestarsi in uno qualsiasi dei momenti in cui si estrinseca la fase esecutiva del reato, anche successivamente alla illecita introduzione, al mero fine di intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell’avente diritto, come affermato da Sez. 6 n. 9084 del 19.01.2018, Sez. 1 n. 27542 del 27.05.2010, Sez. 3 n. 35696 del 16.06.2010 e Sez. 5 n. 8750 del 05.02.1988.

Non è però sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio. Se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell’altrui abitazione, ma per commettere un altro reato, la violazione è aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione all’altra fattispecie e il reato rimane procedibile a querela.

Nel caso concreto, dalla lettura dell’imputazione emerge con evidenza che il pubblico ministero ha contestato espressamente l’aggravante, sia con il richiamo all’art. 614, comma 4, cod. pen., sia con l’univoca descrizione della condotta: calci sulla porta d’ingresso dell’abitazione e una spinta sulla persona offesa per introdursi.

Su tale chiara enunciazione dei presupposti fattuali e normativi, idonea a incidere sul regime di procedibilità, il giudice avrebbe potuto dichiarare estinto il reato solo previo approfondimento istruttorio e giudizio di esclusione dell’aggravante. La sentenza impugnata non contiene invece alcun riferimento argomentativo dal quale inferire l’esclusione della circostanza, pur avendo richiamato un comportamento complessivamente violento e minaccioso dell’imputata, essenzialmente diretto a impedire alla persona offesa di chiamare le forze dell’ordine. La sentenza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione fisica per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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