Confisca in esecuzione e nullità del giudizio di cognizione precluse dal giudicato (Cass. pen. Sez. III n. 35874 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le nullità processuali, anche assolute e insanabili, attengono alla fase formativa del titolo esecutivo e sono coperte dalla efficacia di sanatoria generale del giudicato. Il giudice dell’esecuzione non può rilevarle, né può dichiarare cause estintive del reato maturate nel giudizio di cognizione, dovendo limitarsi a quelle sopravvenute dopo la condanna irrevocabile ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.. Per converso, quando la sentenza irrevocabile ometta la confisca obbligatoria, la misura va applicata in sede esecutiva, rientrando nelle competenze del giudice dell’esecuzione la verifica dell’eseguibilità del titolo, non del suo percorso formativo.

Il Fatto

Il Tribunale di Vasto aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, per aver realizzato una discarica abusiva su terreni di proprietà della società di cui era legale rappresentante, condannandolo e affermando la responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2001. La sentenza, appellata, era confermata e diveniva irrevocabile.

Non avendo la sentenza di cognizione statuito sui terreni sottoposti a sequestro preventivo, la Procura chiedeva al Giudice dell’esecuzione la confisca. Il giudice l’ordinava, indi rigettava le opposizioni proposte dall’imputato e dalla società, confermando l’ablazione. Avverso tale ordinanza ricorrono in Cassazione il condannato, con cinque motivi, e la società, con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza dell’ente, che lamenta la nullità della nomina del difensore conferita dal legale rappresentante imputato del reato presupposto, in situazione di conflitto presunto iuris et de iure ex art. 39 d.lgs. n. 231/2001. Riconosciuta l’esistenza di copiosa giurisprudenza conforme, la Corte rileva però che la questione non è se il vizio sia configurabile, ma se possa essere rilevato dal giudice dell’esecuzione a fronte di una pronuncia irrevocabile.

Il Collegio richiama la sentenza Corte cost. n. 2 del 2022, secondo cui la formazione del giudicato preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche quelle qualificate come assolute e insanabili: esse debbono essere rilevate d’ufficio in ogni stato e grado, ma non oltre la definitiva conclusione del processo. Le nullità attengono quindi alla validità formativa del titolo, presidiata da un sistema chiuso di rimedi — impugnazioni ordinarie fino all’irrevocabilità e mezzi straordinari nei casi tipizzati —, con conseguente estraneità del vizio al perimetro dell’incidente di esecuzione.

La Corte distingue nettamente tale ipotesi dalla pena illegale, che non investe il percorso formativo del giudicato ma la conformità del comando sanzionatorio al principio di legalità ex art. 25, secondo comma, Cost.: solo quest’ultima è rilevabile in executivis. Analogamente, quanto alla prescrizione, il giudice dell’esecuzione può dichiarare le sole cause estintive sopravvenute dopo la condanna irrevocabile, restando esclusa la valutazione di quelle maturate nel giudizio di cognizione.

Nel merito, la Corte conferma che la confisca di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, misura di sicurezza obbligatoria con funzione sanzionatoria, se omessa in sentenza può e deve essere applicata in sede esecutiva. Quanto ai motivi sulla titolarità dei terreni, il ricorso è inammissibile per genericità e carenza di interesse: non indica il titolo né la documentazione della comproprietà, non chiarisce perché i terzi sarebbero estranei al reato e non esplicita il vantaggio concreto perseguito. Il ricorso dell’imputato è così dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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