Bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti di mafia: equivalenza non sindacabile (Cass. pen. Sez. I n. 39132 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; a tal fine è idonea la motivazione che, per giustificare l’equivalenza, la ritenga la più adeguata a realizzare la congruità della pena irrogata in concreto. Il giudice di merito che abbia concesso le attenuanti generiche non è tenuto a farle prevalere sulle aggravanti, dovendo contrapporre agli elementi positivi quelli negativi alla stregua dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Quanto all’attenuante speciale della dissociazione, la relativa riduzione si commisura alla concreta utilità obiettiva della collaborazione, senza che assumano rilievo la gravità del reato o la capacità a delinquere; né il giudice che riduca la pena in misura prossima al massimo ha l’obbligo di spiegare perché non l’abbia applicata nella misura massima.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, aveva condannato tre imputati per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale partecipazione a un clan di tipo camorristico, riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e applicando la relativa riduzione in misura prossima al massimo edittale. I giudici di secondo grado avevano però ritenuto il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti in termini di mera equivalenza, non di prevalenza.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omessa concessione della prevalenza e la mancata applicazione della riduzione nella misura massima. La questione approda così dinanzi alla Corte di legittimità, che deve verificare i limiti del sindacato sulla discrezionalità del giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il ricorso del primo imputato, rilevandone la confusione espositiva: in alcune parti si censura il giudizio di equivalenza anziché di prevalenza, in altre si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in realtà già concesse. Il ricorrente indica inoltre aggravanti non contestate, quali la premeditazione e la recidiva, mentre risultano contestate e ritenute sussistenti quelle relative alla natura armata dell’associazione e al finanziamento di attività economiche con i proventi delittuosi.

Secondo la Corte, la sentenza impugnata ha motivato in modo logico e non contraddittorio il giudizio di equivalenza, valorizzando il numero e la consistenza delle aggravanti, dimostrative di una rilevante pericolosità del sodalizio. Viene richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 10713 del 25.02.2010, secondo cui il giudizio di comparazione sfugge al sindacato di legittimità quando non sia arbitrario o illogico e sia sorretto da motivazione sufficiente.

La Corte precisa che le doglianze sulla gravità del reato, che non impedirebbe la concessione delle attenuanti, sono inconferenti, perché relative a un giudizio già concluso in senso positivo. Nel bilanciamento ex art. 69 cod. pen., il giudice contrappone agli elementi positivi quelli negativi, valutando prevalenza o equivalenza secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., tra cui figurano la personalità del reo, la condotta successiva e l’atteggiamento processuale, ma anche la gravità del reato e l’intensità del dolo.

Quanto agli altri due ricorrenti, il primo motivo è infondato: la sentenza ha aumentato la riduzione per la dissociazione attuosa, valutando le dichiarazioni “di rilievo” ma non decisive, e ha ridotto la pena di poco meno della metà. La Corte richiama Sez. II n. 18875 del 20.04.2021, secondo cui l’attenuante si fonda sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione, e Sez. IV n. 44966 del 20.09.2017, che ritiene sufficiente una formula sintetica. Anche il secondo motivo è rigettato per le ragioni già esposte, richiamandosi Sez. I n. 17494 del 18.12.2019 e Sez. II n. 36265 del 08.07.2010.

I ricorsi sono dunque rigettati, con condanna alle spese processuali e nessuna statuizione sulle spese di parte civile, difettando l’interesse di questa a resistere su questioni di solo trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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