Sei scatti sulla buonuscita per il personale della Polizia di Stato congedato (TAR Sicilia n. 2352 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 11, primo comma, legge n. 231/1990 — intervenuta per effetto dell’art. 2268, comma 872, d.lgs. n. 66/2010 — non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 397/1987 nella sua formulazione originaria. La disposizione iniziale è stata sostituita dalla disciplina dettata dall’art. 11 citato e i richiami normativi alla previsione del 1987 devono intendersi effettuati alla norma sostitutiva, ancorché l’intestazione formale resti quella originaria. Ne consegue che il dipendente della Polizia di Stato congedato ha diritto alla valorizzazione dei sei scatti sulla buonuscita ai sensi dell’art. 6-bis d.l. n. 397/1987, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. La domanda è tempestiva ove proposta secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e congedato a domanda, ha impugnato la nota con cui l’INPS gli ha negato il riconoscimento della valorizzazione di sei scatti sulla buonuscita. L’istanza si fondava sull’art. 6-bis d.l. n. 397/1987, che riconosce il beneficio economico al personale delle forze di polizia.
L’Istituto si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 26 giugno 2024 e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso rinviando alle articolate ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 397/1987 e i suoi effetti sui richiami contenuti nella normativa previdenziale.
Il Tribunale chiarisce che la previsione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di quest’ultima norma, disposta dall’art. 2268, comma 872, d.lgs. n. 66/2010, non può essere letta come volontà del legislatore di reintrodurre la disciplina iniziale: nel nostro ordinamento l’abrogazione di una norma abrogatrice non produce la reviviscenza della disposizione precedente.
Pertanto tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis devono intendersi riferiti alla disciplina dell’art. 11, primo comma, legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Analoghe considerazioni valgono per il richiamo contenuto nell’art. 4 d.lgs. n. 165/1987, che rinvia a una disposizione ormai tamquam non esset.
Il Collegio richiama inoltre la sentenza del CGA n. 1329 del 2022, secondo cui il beneficio dell’art. 6-bis si applica ai soli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 legge n. 121/1981 — Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato — con esclusione di Marina militare e Aeronautica.
Sulla tempestività della domanda il Tribunale richiama Cons. Stato n. 1231 del 2019 e ritiene l’istanza tempestiva. Accoglie quindi il ricorso, annulla l’atto impugnato e accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. L’INPS è condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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