Conformità dell’offerta tecnica e istruzioni d’uso nella legge di gara (Cons. Stato n. 3343 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conformità del prodotto offerto in gara si valuta sulla base della documentazione che la legge speciale impone a pena di esclusione, vale a dire la scheda tecnica e la relazione descrittiva, e non delle istruzioni d’uso del fabbricante. Il contrasto tra istruzioni d’uso e scheda tecnica non dimostra di per sé l’offerta di aliud pro alio, né integra un’ipotesi di equivalenza funzionale che imponga la dichiarazione espressa da parte del concorrente. La proposta negoziale vincolante si individua nel documento richiesto dalla lex specialis, che impegna l’offerente e costituisce il parametro della valutazione di conformità. La deduzione di una difformità fondata su un documento non essenziale, e priva di un principio di prova scientifica, non è idonea a travolgere il giudizio della commissione.
Il Fatto
La società appellante, seconda graduata, impugna davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione del lotto n. 12 di una procedura aperta bandita da una azienda sanitaria locale per la fornitura di accessi venosi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicataria aveva offerto un dispositivo adesivo tissutale a base di cianoacrilato. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 20329/2025, respinge il ricorso, ritenendo che le istruzioni d’uso non siano l’unico documento vincolante e che dalla scheda tecnica e dalla relazione descrittiva emerga la destinazione d’uso del prodotto.
La seconda graduata propone appello, dolendosi che il primo giudice abbia confuso l’equivalenza funzionale con una generica idoneità d’uso, abbia trascurato l’omessa dichiarazione di equivalenza e non abbia motivato sulla mancata penalizzazione del punteggio tecnico. L’amministrazione e la controinteressata resistono, eccependo l’inammissibilità dei motivi e, nel merito, la correttezza delle conclusioni del TAR.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene di poter prescindere dalle eccezioni in rito, per l’infondatezza nel merito del gravame. L’intero impianto dell’appello, osserva il collegio, opera una sovrapposizione tra categorie logicamente e giuridicamente disomogenee: l’offerta di aliud pro alio e il principio di equivalenza tra prodotti diversi. Nel caso concreto nessuna delle due può essere propriamente invocata.
Il primo motivo poggia su una premessa doppiamente viziata. Anzitutto essa è frutto di una deduzione soggettiva e congetturale, priva di un principio di prova di natura scientifica sulla pretesa non conformità: l’appellante confronta la descrizione del prodotto altrui con quella del proprio. In secondo luogo la difformità è inferita da un documento inessenziale, le istruzioni d’uso, che la stessa parte riconosce non necessariamente da prodursi a pena di esclusione.
L’argomento è smentito dalla documentazione la cui produzione era invece prevista a pena di esclusione: la scheda tecnica e la relazione descrittiva. La legge di gara individuava proprio in questi documenti lo strumento con cui l’operatore presenta la propria proposta negoziale vincolante; l’oggetto della proposta va dunque valutato sulla base della descrizione ivi contenuta, che impegna il potenziale aggiudicatario.
Quanto al preteso contrasto tra i documenti, il collegio lo reputa più apparente che reale. L’avvertenza precauzionale inserita nelle istruzioni d’uso non contraddice la qualificazione data dal fabbricante al prodotto come adesivo tissutale per ferite chirurgiche, non incoerente rispetto alla richiesta del capitolato di una colla per sigillare la ferita cutanea attorno al catetere. Dirimente è la relazione descrittiva, che illustra la chiusura delle ferite chirurgiche post impianto del dispositivo a catetere e i vantaggi rispetto alle tecniche di sintesi tradizionali.
Da ciò consegue il rigetto del secondo motivo, viziato da erroneità del presupposto interpretativo: un problema di equivalenza propriamente non si pone, dovendosi piuttosto riscontrare la conformità del prodotto offerto. Il terzo motivo è respinto in quanto il TAR ha escluso la difformità e in tale motivazione è implicito il rigetto di ogni censura logicamente connessa. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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