Inerzia del Comune non consente di superare i limiti del piano paesaggistico (Cons. Stato n. 3347 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il privato non può invocare l’inerzia dell’Amministrazione comunale nell’attuazione del calcolo delle volumetrie ammissibili per giustificare il superamento dei limiti edificatori imposti dal piano paesaggistico regionale sopravvenuto. Il recepimento del piano di lottizzazione nel programma di fabbricazione non elimina l’obbligo di rispettare le prescrizioni del piano paesaggistico, né la natura di lotto intercluso incide sulla disciplina transitoria dettata per le zone costiere. L’inadempimento dell’ente si rimuove con gli strumenti di tutela giurisdizionale contro il silenzio, non con l’assentimento dell’intervento. È irrilevante, sul piano sostanziale, che il parere negativo provenga da un ufficio comunale diverso da quello preposto alle funzioni paesaggistiche, quando le relative ragioni sono fatte proprie dall’organo competente nel provvedimento conclusivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al SUAPE del Comune di Arzachena una dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare in zona F/3 del Programma di Fabbricazione, entro la fascia costiera dei 2.000 metri dalla battigia, su un lotto ricadente nel piano di lottizzazione risalente al 1981.

La prima Conferenza di servizi si era chiusa con esito favorevole per mancato intervento delle autorità convocate. Su richiesta dell’Ufficio Edilizia Privata, la seconda Conferenza espresse parere contrario; seguì il diniego dirigenziale. Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando le spese. Il privato ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sull’incompetenza dell’ufficio che aveva espresso il parere negativo. Il Comune è dotato di un piano di fabbricazione del 1983 e non ha adeguato lo strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale. L’intervento ricade nella fascia costiera e soggiace alla disciplina transitoria dell’art. 15, comma 2, lett. a), delle N.T.A. del P.P.R., che per le zone F impone il rispetto dei parametri dell’art. 6 della l.r. Sardegna n. 8/2004, con dimensionamento delle volumetrie non superiore al 50 per cento di quello consentito.

L’assenza dell’ufficio preposto alle funzioni delegate in materia paesaggistica dalle Conferenze non vale come assenso tacito. Le ragioni ostative sono state comunque fatte proprie dal dirigente nel provvedimento conclusivo, organo competente a esprimere determinazioni con efficacia esterna. La censura è quindi giuridicamente irrilevante.

Quanto all’omesso calcolo delle volumetrie, il Collegio esclude che l’inerzia comunale possa giustificare il superamento dei limiti dell’art. 15 delle N.T.A.. L’ordinamento appresta strumenti specifici per costringere le amministrazioni inadempienti. Il recepimento della lottizzazione nel programma di fabbricazione non fa venir meno l’obbligo di rispettare il piano paesaggistico sopravvenuto, e la condizione di lotto intercluso non incide sulla disciplina transitoria, che richiama espressamente i parametri volumetrici.

Su quest’ultimo punto la Corte richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. IV, n. 4855 del 2025): a fronte dell’inerzia, il privato avrebbe potuto proporre ricorso per la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Le doglianze sul parere edilizio in tema di piano seminterrato sono inammissibili per difetto di interesse, perché estranee alle motivazioni del diniego. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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