La congruenza col settore disciplinare è parametro autonomo del concorso universitario (TAR Liguria n. 791 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria ministeriale del settore scientifico-disciplinare ha efficacia vincolante nelle procedure concorsuali per il reclutamento dei professori universitari. La congruenza dell’attività scientifica e didattica del candidato con i contenuti del settore per il quale il concorso è bandito costituisce parametro autonomo della valutazione comparativa, che la commissione può e deve apprezzare con motivazione adeguata. La commissione può valorizzare tematiche interdisciplinari correlate al settore solo se afferenti a un settore normativamente qualificato come affine o raggruppato nel medesimo settore concorsuale. Il giudizio di preminenza che ometta di esplicitare le ragioni del diverso peso riconosciuto ai titoli dei candidati è viziato per difetto di motivazione. Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella della commissione, ma annulla gli atti e impone la rinnovazione secondo le coordinate tracciate.
Il Fatto
Il ricorrente impugna gli atti della rieditata procedura selettiva indetta da un Ateneo per un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale, con chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. La procedura era già stata annullata in primo grado e in appello per vizi del giudizio comparativo; una nuova commissione, a maggioranza di due componenti su tre, aveva confermato la vittoria del medesimo candidato. Il ricorrente censura il mancato rispetto dei criteri di autovincolo e del giudicato; con motivi aggiunti impugna il decreto di nomina a professore ordinario del controinteressato.
Il controinteressato propone ricorso incidentale, deducendo l’incongruenza dell’attività del ricorrente con il settore IUS/04, essendo egli stato a lungo inquadrato nel settore IUS/05 – Diritto dell’economia. Il Ministero dell’Università si costituisce eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio estromette il Ministero: gli atti della procedura sono imputabili all’Ateneo, titolare di autonomia didattica, scientifica e organizzativa ai sensi degli artt. 6-7 legge n. 168/1989 e dell’art. 1, comma 2, legge n. 240/2010. Esamina poi il ricorso incidentale, che contiene una censura di fondo idonea a riflettersi sull’impugnativa principale.
L’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 240/2010 demanda a decreto ministeriale la definizione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari. La declaratoria ha efficacia vincolante sia nei concorsi sia in sede di abilitazione scientifica nazionale, per evitare giudizi relativistici e opinabili, come affermato da Cons. St., sez. VII, n. 5676 del 2023. La congruenza costituisce parametro della valutazione comparativa (nello stesso senso Cons. St., sez. VI, n. 4282 del 2015; Cons. St., sez. VI, n. 2295 del 2014).
Dalla lettura delle declaratorie dei settori IUS/04 e IUS/05, e dei corrispondenti settori concorsuali 12/B1 e 12/E3, emerge che Diritto commerciale e Diritto dell’economia sono discipline distinte, con parziale sovrapposizione nell’area bancaria, finanziaria e assicurativa. Il Collegio rileva che per il settore IUS/04 l’allegato D al D.M. 4 ottobre 2000 non contempla settori affini e che non sussiste corrispondenza biunivoca con lo IUS/05. La produzione e la didattica del ricorrente presentano una “doppia anima”: pubblicazioni e titoli solo parzialmente pertinenti al Diritto commerciale, come il giudizio del 2010 della commissione per l’ordinariato di Diritto dell’economia conferma. Il ricorso incidentale è dunque fondato e impone di specificare le ragioni del giudizio di congruenza o incongruenza.
Quanto al ricorso principale, il Collegio ritiene parzialmente fondati i primi due motivi. I commissari di maggioranza non hanno applicato il criterio dell’inserimento internazionale cui si erano autovincolati e hanno espresso un giudizio monco sulla collocazione editoriale, pretermettendo contributi editi in sedi autorevoli del ricorrente e sopravvalutando monografie fuori collana del controinteressato. Il giudizio di equivalenza sull’attività didattica è immotivato, a fronte del ventaglio di titoli più ampio del ricorrente. Il quarto motivo è invece respinto, poiché il pregio scientifico della monografia reclamato dal ricorrente trova contraltare nella coerenza con lo IUS/05. Gli atti sono annullati con effetto conformativo e rinnovazione da parte di una nuova commissione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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