Transito nei ruoli generici dei vigili del fuoco e carenze organiche (TAR Liguria n. 75 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla osta al transito dal ruolo specialistico dei sommozzatori al ruolo generico dei vigili del fuoco si fonda su una valutazione attuale e complessiva delle esigenze organizzative del Corpo. Assume rilievo la scopertura organica dei nuclei di appartenenza, apprezzata con riferimento alla situazione esistente al momento del provvedimento e non agli esiti solo eventuali di una procedura concorsuale avviata. Non è contraddittoria la decisione di trasferire il dipendente presso altro nucleo e, al contempo, di negare il transito, poiché il trasferimento contempera le esigenze del richiedente con quelle dell’Amministrazione, mentre l’uscita dal ruolo specialistico priva l’Amministrazione di una risorsa. La perdurante abilitazione a mansioni specialistiche e la concreta possibilità di recupero della relativa operatività giustificano il rigetto dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, capo squadra del ruolo sommozzatori in servizio presso il Nucleo di Genova, aveva chiesto il transito nel ruolo generico per poter successivamente ottenere il trasferimento definitivo presso un Comando ove non è istituito un nucleo sommozzatori. L’Amministrazione ha negato il nulla osta previsto dall’art. 65, co. 6, d.lgs. n. 217/2005, valorizzando la qualifica di sommozzatore abilitato all’alto fondale e le carenze organiche dei Nuclei di Milano e Genova.
Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo la contraddittorietà con il trasferimento disposto poco prima ai sensi dell’art. 33, co. 5, legge n. 104/1992 e contestando il difetto di istruttoria sull’abilitazione e sull’età anagrafica. A seguito di ordinanza di remand, l’Amministrazione si è nuovamente determinata, adottando un provvedimento impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento adottato in esecuzione del remand è sostitutivo di quello originario e si fonda su una nuova valutazione. Le censure dei motivi aggiunti sono invece infondate.
Quanto alle dotazioni organiche, l’istruttoria conferma che il Nucleo di Milano presenta, per il ruolo dei capi squadra e capi reparto, una scopertura di sei unità su quattordici, pari a oltre il 40%. Il Collegio esclude rilievo alla procedura concorsuale in atto e alla riserva di due posti, poiché si tratta di procedura solo avviata, con tempistiche imprevedibili e senza garanzia di copertura. La valutazione amministrativa deve riferirsi alla situazione esistente.
Non sussiste contraddittorietà tra il trasferimento a Genova e il diniego del nulla osta. Il trasferimento ha consentito di contemperare le esigenze del ricorrente con quelle dell’Amministrazione, che così dispone di un sommozzatore presso un Comando ove può svolgere le mansioni specialistiche. L’uscita dal ruolo specialistico priverebbe invece l’Amministrazione di una risorsa, con pregiudizio organizzativo. La dotazione organica di Milano resta rilevante, non essendo accertabile a priori la durata delle esigenze che giustificano l’assegnazione temporanea.
Infine, sull’abilitazione all’alto fondale, il Collegio riconosce che il conseguimento della qualifica è volontario, ma non il suo mantenimento. L’istanza di cancellazione dall’albo è ancora al vaglio e il ricorrente è stato inviato in missione per recuperare l’operatività. L’attuale sussistenza dell’abilitazione e la concreta possibilità di recupero costituiscono elementi idonei a giustificare il rigetto dell’istanza di transito.
Il ricorso per motivi aggiunti è dunque rigettato. La complessità della situazione di fatto e la pregnanza dell’attività istruttoria inducono a compensare le spese di lite.
Nota della Redazione
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