Responsabilità per abbandono rifiuti non oggettiva e poteri extra ordinem del Sindaco (TAR Marche n. 896 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Il Sindaco può ordinare la rimozione dei rifiuti solo previo accertamento dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo all’autore e, in solido, al proprietario o al titolare di diritti reali o personali sull’area, con istruttoria completa ed esauriente motivazione. Il presupposto del potere è il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo: resta escluso il caso di rifiuti giacenti in un fabbricato chiuso. L’esercizio dei poteri extra ordinem ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 è precluso quando la situazione sia risalente e fronteggiabile con lo strumento ordinario dell’art. 192.
Il Fatto
La controversia riguarda un immobile di proprietà di una società, già sede operativa di altre società fallite, nel quale erano depositati rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il Sindaco ha emanato un’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, indirizzandola, tra gli altri, al curatore fallimentare della società detentrice dell’immobile, con l’ordine di garantirne l’accesso e di procedere agli adempimenti previsti.
Il curatore ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo il difetto di legittimazione passiva, l’assenza di un’accertata responsabilità soggettiva a suo carico, l’insussistenza dei presupposti per i poteri extra ordinem e l’inerzia del Comune rispetto alle precedenti ordinanze rimaste ineseguite. Il ricorso era assistito da istanza cautelare, accolta dal TAR e confermata in appello dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle censure in rito sul difetto di legittimazione passiva, stante la fondatezza del ricorso nel merito. Il secondo e il terzo motivo sono accolti: il Comune ha ricondotto il ricorrente tra i destinatari dell’ordine sulla base della mera qualifica, senza indagine sui poteri in concreto spendibili e senza alcuna deduzione sull’elemento soggettivo richiesto dalla norma.
L’atto previsto dall’art. 192 TUA ha natura sanzionatoria: non è configurabile una responsabilità oggettiva in capo al destinatario. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la condotta di abbandono e deposito incontrollato non costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui.
Il Tribunale rileva inoltre che agli atti non risulta che il deposito abbia interessato il suolo: i rifiuti erano appoggiati a pavimento, senza interessamento diretto del suolo. Manca dunque il presupposto normativo, che richiede l’abbandono o il deposito sul suolo e nel suolo e non in un fabbricato chiuso. L’Amministrazione non ha argomentato sull’accertamento di tale situazione.
Il Collegio osserva poi che non è certo che la consistenza originaria dei rifiuti coincida con quella riscontrata al momento dell’ordinanza: vi sono evidenze di materiali in precedenza non presenti. Non emerge quali e quanti rifiuti siano riconducibili alla condotta del ricorrente, donde l’illogicità di un ordine riferito a rifiuti accumulati in oltre vent’anni.
Quanto ai poteri extra ordinem, non è ravvisabile l’urgenza di provvedere a fronte di una situazione risalente, formatasi in oltre venti anni. L’ARPAM aveva escluso nel 2006 un pericolo immediato, senza che emerga perché nel 2023 si sia ritenuta la sussistenza di emergenze sanitarie o di gravi pericoli. Il Comune non ha dato seguito all’esecuzione in danno delle precedenti ordinanze, quando le società erano ancora in bonis: un intervento tempestivo avrebbe consentito un recupero maggiore. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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