Rimborso extra costi energetici su canoni concessori spetta al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3714 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, identificato dalla causa petendi e dal rapporto giuridico dedotto, e non dalla prospettazione della parte. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., le controversie su indennità, canoni ed altri corrispettivi in materia di concessioni di beni pubblici sono devolute al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale, mentre restano al giudice amministrativo se investono l’esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone, nell’an debeatur o nei criteri del quantum debeatur. La richiesta di un conguaglio per maggiori costi avanzata dal gestore di un mercato all’ingrosso, a fronte dell’aumento eccezionale delle spese energetiche, esprime una pretesa di credito-debito finalizzata all’equilibrio contrattuale: la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Le società ricorrenti sono titolari di contratti di concessione di spazi di vendita nei mercati annonari all’ingrosso di Milano, la cui gestione è affidata a una società partecipata e controllata dal Comune. Le concessionarie versano un canone annuo di 75,50 euro/mq, comprensivo del diritto all’utilizzo del bene e dei servizi, tra cui la fornitura di acqua, illuminazione e riscaldamento.

Con la determina n. 15 del 13.2.2023 il gestore ha richiesto ai concessionari un conguaglio una tantum dei canoni “a copertura degli extra costi” sostenuti nel 2022 per illuminazione e riscaldamento dell’intero Comprensorio Agroalimentare, per effetto dell’aumento delle forniture dovuto al periodo pandemico e al conflitto russo-ucraino. Respinte le istanze di autotutela e comunicate le somme dovute, le ricorrenti hanno impugnato la determina davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione del procedimento previsto dalla normativa regionale, difetto di istruttoria e di contraddittorio, disparità di trattamento ed eccesso di potere. Il gestore ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione in rito, richiamando l’indirizzo della Suprema Corte secondo cui, ai fini del riparto, rileva il petitum sostanziale e non la prospettazione della parte (Cass. civ., Sez. Unite, n. 23436 del 2022; n. 10244 del 2022; n. 25480 del 2021).

L’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. devolve al giudice amministrativo le controversie sugli atti relativi ai rapporti di concessione di beni pubblici, con eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. La giurisprudenza distingue tra controversie su diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, devolute al giudice ordinario, e controversie che contestano l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione del canone, devolute al giudice amministrativo. Il Collegio richiama sul punto Cass., sez. un., n. 21597 del 2018 e n. 9654 del 2023, nonché la Corte cost. n. 191 del 2006.

Nel caso concreto la richiesta qualificata come conguaglio per maggior costi è avanzata dal gestore quale parte del rapporto contrattuale, per garantire l’equilibrio delle prestazioni a fronte del periodo eccezionale. Il gestore è tenuto al rispetto del principio del full cost recovery, richiamato nella determina insieme alle disposizioni in materia di determinazione tariffaria.

Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la società fa valere il diritto alla maggior remunerazione delle prestazioni erogate, all’interno di un rapporto di credito-debito. La pretesa non è riconducibile all’esercizio di poteri autoritativi: manca un potere discrezionale, derivante dalla convenzione, di determinare un aumento del canone in rapporto all’utilizzazione del bene. Il giudice è chiamato a un’attività meramente accertativa del presupposto del conguaglio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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