Dipendenza da causa di servizio e obbligo di riesame del Comitato di verifica (TAR Puglia n. 1299 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è affetto da difetto di istruttoria e da carenza di motivazione quando esclude il nesso eziologico sulla base della sola descrizione delle caratteristiche generali della patologia, senza alcun riferimento puntuale alla specifica situazione dell’interessato. La potestà tecnico-discrezionale dell’Amministrazione in subiecta materia è riservata ma non inesauribile, perché tende a valutare un evento passato, conchiuso e determinato. In sede di riesame il Comitato deve pronunciarsi sugli specifici fattori di rischio e sulle situazioni di disagio in cui l’interessato si è concretamente trovato ad operare. Il nesso causale può essere escluso solo individuando fattori causali alternativi rispetto al servizio, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità.
Il Fatto
Il ricorrente, militare volontario, ha partecipato dal 10 maggio al 30 novembre 2005 all’operazione in Albania, con incarico di conduttore di mezzi e di fuciliere, svolgendo compiti di sorveglianza e vigilanza in aree colpite da bombardamenti con proiettili all’uranio impoverito, oltre a esercitazioni presso poligoni di tiro.
Nel 2012 veniva sottoposto a intervento chirurgico per l’asportazione di un carcinoma al testicolo destro. Con un primo giudizio questo Tribunale aveva annullato, per difetto di motivazione, il decreto che respingeva l’istanza di benefici. In sede di riesame il Ministero della Difesa adottava il decreto n. 25 del 25 gennaio 2021, confermando il diniego sulla base del parere negativo del Comitato di verifica. Il ricorrente impugna tale provvedimento lamentando un nuovo vizio istruttorio, per non essere stati considerati il contatto con nanoparticelle di metalli pesanti e il carico vaccinale subito dai militari impiegati in missioni estere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina innanzitutto il rapporto informativo relativo al periodo di esposizione ad agenti patogeni, che lo stesso ricorrente ritiene esaustivo. Da esso emerge l’impiego effettivo in tutte le attività connesse ai compiti di sorveglianza e vigilanza, la partecipazione a lezioni di tiro a fuoco presso poligoni e a ricognizioni, con percorrenza di circa 400 km al mese e turnazione diurna e notturna.
Il parere del C.V.C.S. dà atto che l’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti è negata dall’Amministrazione nei rapporti informativi. Ciò nonostante, il Comitato si è espresso sul possibile nesso eziologico con il tumore testicolare e sulla relazione medico-legale di parte, rilevando che anch’essa si esprime in termini probabilistici. Non può quindi sostenersi che il Comitato abbia omesso di valutare l’esposizione all’uranio impoverito, come richiesto dalla sentenza n. 639 del 2019 del medesimo Tribunale.
Il vizio si colloca altrove. Il Comitato ha escluso il nesso eziologico sulla base di una mera descrizione delle caratteristiche generali della patologia, senza alcun riferimento puntuale alla specifica situazione dell’interessato. Ne deriva un difetto di istruttoria e la correlata carenza di motivazione, vizi idonei a riflettersi sul provvedimento finale di diniego, che viene annullato.
Il Collegio ribadisce che la potestà tecnico-discrezionale dell’Amministrazione è riservata ma non inesauribile, perché tende a valutare un evento passato, conchiuso e determinato, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto. In esecuzione della pronuncia il Comitato dovrà riesaminare l’istanza, esaurendo lo spazio tecnico-discrezionale riservato, con riguardo ai fattori di rischio concretamente affrontati. La soccombenza del Ministero della Difesa giustifica la condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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