Ordine di demolizione vincolato e irrilevanza del difetto di avviso (Cons. Stato n. 2586 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce esercizio di attività vincolata della pubblica amministrazione. Una volta accertata l’abusività del manufatto e respinta, con provvedimento non impugnato, l’istanza di sanatoria, l’ordine non richiede l’avviso di avvio del procedimento, né un apparato motivazionale ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto, alla descrizione delle opere e alla individuazione della normativa violata. Il preteso carattere distonico tra il quadro motivazionale dell’ordine e quello di precedenti provvedimenti repressivi non incide sulla legittimità dell’atto, che trova fondamento nella perdurante assenza del titolo edilizio. Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado sussiste solo quando dal complesso della pronuncia risulti che un motivo non sia stato affatto esaminato; l’omessa pronuncia non è error in procedendo che imponga l’annullamento con rinvio, potendo il giudice d’appello integrarne la motivazione o decidere nel merito.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile impugnava davanti al TAR Lazio l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere asseritamente abusive, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 della legge regionale Lazio n. 15/2009. Il ricorso articolava più motivi: asserita compatibilità delle opere con i vincoli richiamati, qualificazione dell’area come Paesaggio Agrario di Continuità, conformità alla normativa antisismica, contrasto tra certificati di destinazione urbanistica.
Il TAR adito respingeva il ricorso, reputando i motivi in parte infondati e in parte inammissibili per difetto di interesse, essendo sufficiente a fondare l’ordine la perdurante assenza di un titolo edilizio, circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente, che aveva visto rigettata l’istanza di accertamento di conformità. Avverso tale pronuncia veniva proposto appello, con quattro motivi incentrati sull’omessa pronuncia e sui vizi procedimentali e motivazionali.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta per prima la questione dell’omessa pronuncia denunciata dall’appellante. Il Collegio precisa che il vizio di difetto motivazionale ricorre solo se dal complesso del testo della sentenza risulti che un motivo non sia stato affatto esaminato; non sussiste, invece, quando la decisione sul punto è implicitamente desumibile da affermazioni incompatibili con la censura. In ogni caso, l’omessa pronuncia non determina annullamento con rinvio: il giudice d’appello può integrare la motivazione o decidere direttamente nel merito.
Nel caso concreto, il TAR aveva adeguatamente suffragato la decisione, valorizzando l’identificazione catastale dell’immobile, la descrizione delle opere e l’indicazione della normativa violata. Trattasi, osserva il Collegio, di un abuso di rilevanti dimensioni e di un atto di natura vincolata.
Il nodo centrale è quindi superato richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata: ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il Collegio cita sul punto la Sez. VII n. 9714 del 2025 e la Sez. V n. 8537 del 2025.
Ne deriva l’irrilevanza del preteso carattere distonico tra i quadri motivazionali dei due provvedimenti demolitori succedutisi nel tempo, trattandosi di atti vincolati, adeguatamente fondati sulla riscontrata natura abusiva delle opere. Il Collegio rileva inoltre che si tratta di opere già contestate, con effetto acquisitivo automatico. I motivi terzo e quarto, riguardanti la qualificazione dell’area e i vincoli paesaggistici, sismici e urbanistici, sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse, non incidendo sulla sostanziale legittimità dell’ordine.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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