La continuazione in executivis richiede un programma criminoso unitario (Cass. pen. Sez. 7 n. 9310 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede che le violazioni dedotte costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato originariamente per conseguire un determinato fine, con i successivi illeciti concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Detto programma non può essere confuso con una concezione di vita improntata al crimine, che è invece penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato. La verifica della preordinazione non può basarsi su meri indici presuntivi o congetture, ma necessita di una approfondita disamina di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali e le modalità della condotta. Non è richiesta la concomitante presenza di tutti gli indici, purché quelli valorizzati siano significativi. L’accertamento di tali elementi è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e congrua.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva per più reati di natura illecita, adiva il giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con riferimento a due distinte sentenze di condanna.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 09/06/2025, rigettava l’istanza, escludendo la sussistenza di un unitario disegno criminoso. Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti e l’esistenza di una continuità nella sua attività illecita.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel valutare la vicenda, richiama i principi consolidati in materia di continuazione in sede esecutiva. Viene ribadito che le violazioni dedotte devono essere espressione di un unico programma criminoso già deliberato nelle sue linee essenziali prima della commissione del primo reato, e non già di una mera scelta di vita improntata all’illegalità. La differenza è sostanziale: nel primo caso opera il favor rei, nel secondo si versa in ipotesi di recidiva o di abitualità.
La Corte evidenzia come la prova di tale programma non possa basarsi su elementi presuntivi, ma debba emergere da una valutazione complessiva di indici concreti. Tra questi, la giurisprudenza ha indicato la contiguità temporale, l’omogeneità dei reati, le modalità della condotta e la sistematicità. Il giudice di merito, nel caso di specie, ha correttamente applicato questi criteri, escludendo l’unitarietà del disegno in ragione del notevole iato temporale tra i reati, della diversità dell’apporto fornito dal ricorrente e della non coincidenza dei correi.
Le censure mosse dal ricorrente, volte ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti o ad introdurre elementi nuovi, non valgono ad inficiare la razionalità del provvedimento impugnato. La valutazione del giudice dell’esecuzione, in quanto sorretta da una motivazione logica e immune da vizi, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorso risulta pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.