Consegna materiale della carta di pagamento e risarcimento del danno davanti all’ABF (ABF Collegio di Milano n. 1989 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di carte di pagamento prepagate destinate all’accredito di prestazioni previdenziali, la controversia relativa all’emissione e alla consegna della carta rientra nella competenza dell’ABF, attenendo al complessivo servizio di emissione di uno strumento di pagamento e non alla sola spedizione materiale. È invece inammissibile la domanda diretta a ottenere la condanna alla consegna materiale della carta, perché costituisce richiesta di un facere infungibile, estraneo ai poteri dell’Arbitro, circoscritti all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. La condizione di procedibilità è soddisfatta quando sia decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione di un reclamo, anche se anteriore a quello su cui si fonda la doglianza. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere provato, anche per presunzioni semplici; i meri disagi e fastidi non sono meritevoli di tutela risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente si era recata presso un ufficio dell’intermediario per richiedere l’emissione di una “INPS card”, strumento funzionale all’accredito della pensione sociale e di invalidità. Non avendo ricevuto la carta, presentava un primo reclamo in data 12.08.2025; l’intermediario rispondeva invitandola a recarsi presso un altro ufficio per completare la pratica. In seguito comunicava di aver spedito la carta, che la cliente negava di aver ricevuto. Un secondo reclamo veniva presentato in data 09.10.2025.
Non avendo ancora ottenuto la carta, la ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo la consegna della stessa e il risarcimento dei danni economici e psicologici. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di sessanta giorni, il difetto di competenza per materia e l’inammissibilità della domanda di consegna; nel merito sosteneva di aver spedito la carta all’indirizzo in anagrafica, con restituzione per “destinatario sconosciuto”, e contestava la prova del danno.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via prioritaria le eccezioni pregiudiziali. Quella relativa al termine dilatorio è infondata: le Disposizioni della Banca d’Italia consentono il ricorso al cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di sessanta giorni dalla ricezione. Poiché il primo reclamo risaliva al 12.08.2025, alla data del ricorso il termine era ampiamente decorso; la condizione di procedibilità doveva dunque ritenersi soddisfatta.
Anche l’eccezione di incompetenza è respinta. La controversia ha ad oggetto l’emissione e la consegna di una carta di pagamento prepagata sulla quale vengono accreditati emolumenti pensionistici. L’attività contestata non si esaurisce nella spedizione materiale, ma attiene al complessivo servizio di emissione di uno strumento di pagamento, che rientra tra le operazioni e servizi bancari e finanziari di competenza dell’ABF ai sensi della Sezione I, par. 4, delle Disposizioni. La circostanza che il modulo fosse indirizzato all’intermediario e prevedesse l’adeguata verifica della clientela corrobora la natura finanziaria del servizio.
È invece fondata l’eccezione sull’inammissibilità della domanda di consegna. Le Disposizioni circoscrivono la competenza dell’Arbitro alle controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà; è escluso che possa emettersi una pronuncia di condanna a un facere infungibile, quale la consegna materiale della carta. La giurisprudenza dei Collegi è costante in tal senso. Né la domanda poteva essere reinterpretata come di mero accertamento, poiché il diritto a ricevere la carta non era contestato e l’intermediario si era dichiarato disponibile a una nuova emissione.
Nel merito, l’unica domanda ammissibile, quella risarcitoria, è infondata. Il Collegio riconosce che la gestione della pratica presentava criticità, avendo la cliente atteso invano per mesi uno strumento necessario per la fruizione di prestazioni previdenziali. Tuttavia il risarcimento non consegue automaticamente all’inadempimento, ma presuppone la rigorosa prova della sussistenza del danno e del nesso causale. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 1642/2019, si ribadisce che il danno non patrimoniale non è in re ipsa e va provato anche per presunzioni semplici. La ricorrente si era limitata a una richiesta generica, senza allegare elementi idonei a dimostrare un pregiudizio economico o una lesione di un diritto inviolabile oltre i meri disagi, non meritevoli di tutela secondo Cass., Sez. Un., n. 26972/2008. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Nota della Redazione
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