Negoziazione di assegno per delega e legittimazione del cliente davanti all’ABF (ABF Collegio di Napoli n. 2094 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi delle Disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario è «cliente» il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale con l’intermediario, ovvero è entrato in relazione con esso per la prestazione di servizi bancari o finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento. La nozione rinvia al rapporto contrattuale e non al contratto come atto, così che anche il delegato all’incasso di un assegno è cliente e ha legittimazione attiva per le vicende della relazione. Nel merito, la banca che rifiuta la negoziazione di un assegno per conto di terzi perché la delega non è autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 tiene una condotta legittima, conforme ai doveri di diligenza professionale ex art. 1176 c.c.

Il Fatto

Il ricorrente presenta in filiale, il 14 luglio 2025, una richiesta di negoziazione di un assegno bancario di € 55.868,50 intestato a un terzo, allegando una delega conferita dal beneficiario con sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale. La filiale rifiuta l’operazione, osservando che il titolo era emesso su disposizione di una società terza e che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi a quest’ultima.

Segue reclamo del 22 luglio 2025 e riscontro negativo del 5 settembre 2025, con cui l’intermediario ritiene non idonea la delega perché autenticata da un pubblico ufficiale non compreso tra quelli previsti dalla normativa. Il ricorrente adisce quindi l’Arbitro Bancario Finanziario, quantificando il pregiudizio in € 1.800,00 per mancati proventi, € 1.000,00 per assistenza legale e € 2.500,00 a titolo di danno ulteriore. La banca eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, l’insussistenza di responsabilità.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva. La banca sostiene che l’unico soggetto legittimato a chiedere la negoziazione sarebbe il beneficiario del titolo, con procura speciale autenticata ai sensi dell’art. 2703 c.c. e dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000. Il ricorrente, in effetti, non è beneficiario dell’assegno ma delegato all’incasso con mandato a titolo oneroso.

La soluzione passa per la definizione di «cliente» contenuta nelle Disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario: è cliente chi ha o ha avuto un rapporto contrattuale con l’intermediario, o è entrato in relazione con esso per la prestazione di servizi bancari o finanziari, compresi i servizi di pagamento. Il Collegio richiama i principi del Collegio di Coordinamento n. 7283 del 2018. La definizione guarda al rapporto e non al contratto come atto, dal momento che dal rapporto può discendere una responsabilità. Sul punto il Collegio cita Cass., Sez. un., n. 14712 del 2007 e Cass. n. 14188 del 2016, secondo cui il rapporto e la responsabilità contrattuale vanno oltre il contratto come atto. Il ricorrente è dunque cliente e l’eccezione non è accolta.

Nel merito, il Collegio verifica la validità della delega. Dalla documentazione emerge che l’autenticazione non proviene da uno dei soggetti previsti dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, ossia notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente comunale incaricato. L’omissione è comprovata. Poiché il requisito dell’autenticazione è necessario per gli atti destinati a privati e idonei a produrre effetti economici, come nella specie, il Collegio accerta la legittimità del diniego.

La banca ha posto in essere le cautele imposte dai doveri di diligenza professionale ex art. 1176 c.c., specie nella gestione di operazioni aventi a oggetto la riscossione di titoli per conto di terzi. L’intermediario è tenuto a verificare rigorosamente provenienza e validità della procura, per garantire certezza su identità e volontà del conferente. Per queste ragioni il Collegio non accoglie neppure la domanda risarcitoria, comunque priva di adeguato supporto probatorio, e rigetta il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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