Ritardo nello sblocco del conto dopo revoca pignoramento e prova del danno (ABF Collegio di Milano n. 1987 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ritardo dell’intermediario nel rimuovere il vincolo di indisponibilità sul conto corrente a seguito della revoca del pignoramento presso terzi integra, in astratto, una violazione dei doveri di diligenza professionale, correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1176, comma 2, e 1375 c.c. Tuttavia, l’accertamento della condotta illegittima non basta a fondare la condanna risarcitoria. Il danno non è in re ipsa: grava sul ricorrente l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza e la quantificazione del pregiudizio e il nesso causale. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone provata l’esistenza del danno e non supplisce alla mancata prova della sua sussistenza. Il mero disagio o fastidio non è risarcibile.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, lamenta un ingiustificato ritardo nello sblocco del rapporto a seguito della revoca di un pignoramento presso terzi. Il 15.07.2025 la banca riceve notifica dell’atto di pignoramento per un importo di poco inferiore a 280 euro e blocca l’operatività dell’intero conto, il cui saldo era inferiore alla somma pignorata. Il 23.07.2025 il ricorrente salda il debito direttamente alla società creditrice; il 31.07.2025 la creditrice trasmette all’intermediario, a mezzo PEC, la comunicazione di revoca del pignoramento, atto inviato alla banca anche dal cliente.

Nonostante la ricezione della revoca, lo sblocco avviene solo il 21.08.2025, e lo stipendio accreditato con valuta 25.07.2025 viene reso disponibile il giorno successivo. Il ricorrente chiede l’accertamento della scorrettezza del comportamento e il risarcimento dei danni patrimoniali documentati per 1.255,25 euro, oltre a un importo equitativo per i danni da ritardo. L’intermediario eccepisce la mancata prova del pregiudizio e dichiara di aver riconosciuto, in via meramente conciliativa, 200 euro oltre al contributo di 20 euro per le spese della procedura.

La motivazione del Collegio

La questione riguarda la legittimità della condotta dell’intermediario nella gestione del pignoramento e, in particolare, il ritardo con cui ha rimosso il vincolo a seguito della revoca. Dalla documentazione emerge in modo pacifico che la banca, pur avendo ricevuto la comunicazione il 31.07.2025, ha reso nuovamente disponibili le somme solo il 21.08.2025, contabilizzando lo stipendio pendente il giorno dopo: un ritardo di circa ventuno giorni nella lavorazione della pratica di svincolo.

Il Collegio riconosce che tale condotta, in astratto, potrebbe configurare una violazione degli obblighi di diligenza professionale, correttezza e buona fede che informano l’esecuzione del rapporto contrattuale. La diligenza richiesta all’operatore professionale impone di soddisfare con la massima sollecitudine le richieste della clientela e di adempiere senza ingiustificati ritardi. L’accertamento di una condotta astrattamente illegittima, però, non è di per sé sufficiente a fondare la condanna risarcitoria.

Richiamando l’orientamento consolidato dell’Arbitro e la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ribadisce che nel nostro ordinamento non è configurabile un danno in re ipsa. Grava sul ricorrente l’onere della prova ex art. 2697 c.c. sia dell’an che del quantum. Il Collegio di Coordinamento n. 1642/2019 ha chiarito che spetta al cliente dimostrare il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, quest’ultimo provabile anche con presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, potendosi in tal caso ricorrere alla liquidazione equitativa, ma resta onere della parte indicare idonei elementi di valutazione.

Nel caso concreto il ricorso è infondato sotto il profilo assorbente della mancata prova del danno. Il prestito ricevuto da un collega è sorto quando il blocco era ancora legittimo, senza prova di interessi pagati; il pagamento di una rata di mutuo da parte di un terzo non è accompagnato da evidenza di pregiudizio; per l’addebito della carta di credito e la rata condominiale manca la documentazione delle modalità di pagamento e delle conseguenze. L’unico pregiudizio documentato è una commissione di 1,50 euro, che dimostra peraltro come il cliente disponesse di altra provvista: prova del tutto insufficiente rispetto alla pretesa.

Il Collegio esclude anche la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone provata l’esistenza del danno e richiede solo l’impossibilità di provarne l’ammontare. Il mero disagio o fastidio non è risarcibile secondo le Sezioni Unite n. 26972/2008. L’offerta conciliativa dell’intermediario non costituisce riconoscimento di responsabilità. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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