Cessione in blocco di crediti: onere probatorio della legittimazione sostanziale del cessionario (Cass. civ. Sez. 3 n. 11859 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Il mero deposito dell’estratto della Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la legittimazione processuale del cessionario ove l’eccezione di difetto di legittimazione sia stata tempestivamente sollevata dalla controparte con la prima difesa utile successiva alla costituzione del cessionario.
Il Fatto
A seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trapani, la società e il fideiussore proponevano opposizione, deducendo l’illegittimità delle fideiussioni e chiedendo il ricalcolo del saldo dei conti correnti per applicazione di clausole illegittime. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, rideterminando le somme dovute. La sentenza veniva impugnata e la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado e condannando le appellanti alle spese.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società e il fideiussore, deducendo due motivi. Ha resistito con controricorso la società cessionaria del credito, proponendo altresì ricorso incidentale in due motivi concernenti l’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e l’interesse ad agire delle parti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato con priorità logica il primo motivo del ricorso principale, riguardante la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova della titolarità del credito e della legittimazione della cessionaria. La società ricorrente sosteneva che l’inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco era stata specificamente contestata e che il deposito del solo estratto della Gazzetta Ufficiale non fosse idoneo a dimostrare la legittimazione della cessionaria.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. La corte d’appello non aveva considerato che gli appellanti avevano tempestivamente sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. per l’udienza del 17 febbraio 2023, ossia nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio del cessionario. Il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto sufficiente il deposito dell’estratto di Gazzetta Ufficiale e tardiva l’eccezione, valorizzando anche la mancata costituzione del cedente come prova della legittimazione del cessionario.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi cessionaria di un credito in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia riconosciuta, richiamando le precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Nella specie, tale prova non era stata fornita e non vi era stato alcun riconoscimento, né esplicito né implicito, da parte della controricorrente. Alla fondatezza del primo motivo del ricorso principale conseguono l’assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.