Investimenti in fognatura e depurazione: stato di attuazione al 31/12/2025 (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 16 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa. Tale controllo si estende all’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR, con valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021. La Corte verifica che il conseguimento dei target e delle milestone sia effettivo e non meramente formale, potendo il valore-obiettivo essere riallineato solo nei limiti e secondo le procedure stabilite dall’art. 21 del regolamento (UE) 2021/241.
Il Fatto
L’investimento M2-C4-4.4 del PNRR, affidato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con una dotazione di 600.000.000 di euro, è volto a rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne. La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha approvato il rapporto che illustra lo stato di attuazione dell’investimento al 31 dicembre 2025. La misura era già stata oggetto di una precedente deliberazione, n. 25/2024/G, al cui contenuto il rapporto fa integrale rinvio.
Il regolamento (UE) 2023/435 ha avviato il processo di riprogrammazione degli interventi PNRR, conclusosi con l’accettazione della nuova versione del Piano da parte del Consiglio nella seduta dell’8 dicembre 2023. La revisione ha modificato sia il target intermedio M2C4-37 sia il target finale M2C4-38, ridefinendo l’obiettivo della misura nella riduzione del numero di abitanti equivalenti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accertato che la milestone M2C4-36, riformulata dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, risulta conseguita nel corso del 2023 con la pubblicazione del decreto di ammissione e la contestuale assegnazione del finanziamento alle proposte progettuali. Con decreto ministeriale 9 agosto 2023, n. 262, il MASE ha approvato l’elenco delle 176 proposte progettuali ammesse a finanziamento, seguite dalla stipula di Accordi di Programma trilaterali tra regioni, province autonome, Egato e Ministero.
Con riferimento al target intermedio M2C4-37, la cui scadenza è stata posticipata al 30 giugno 2025, la Corte ha rilevato il pieno conseguimento dell’obiettivo: nel sistema ReGiS risulta raggiunto il valore di 667.766 abitanti equivalenti resi conformi alla direttiva, a fronte di una riduzione richiesta di almeno 500.000 unità. Per 552.070 abitanti equivalenti risultano già prodotte le certificazioni.
Quanto al target finale M2C4-38, come riformulato dalla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, l’obiettivo consiste nel rilascio di certificati di completamento dei lavori per interventi in agglomerati che coprono almeno 3.750.000 abitanti equivalenti, di cui almeno 1.209.000 in agglomerati sottoposti a procedura di infrazione per inosservanza della direttiva 91/271/CEE. Alla data del 30 novembre 2025 risultano conclusi 51 interventi su 175, corrispondenti a 686.956 abitanti equivalenti; 21 di questi riguardano agglomerati in contenzioso, per 443.875 abitanti equivalenti.
Il perimetro complessivo dei 175 interventi copre 3.689.432 abitanti equivalenti, pari a circa il 98,4% del target finale e superiore al margine di tolleranza del 5% previsto dalla Comunicazione della Commissione europea. La Corte ha quindi ritenuto il conseguimento del target finale conseguibile entro la scadenza prevista, ferma restando la prosecuzione del monitoraggio rafforzato fino alla completa finalizzazione degli adempimenti. La Corte ha infine richiamato il termine ultimo del 31 agosto 2026 indicato dalla circolare RGS n. 22 del 19 settembre 2025, entro cui gli obiettivi devono essere completati senza possibilità per la Commissione di accettare documentazione integrativa successiva.
Nota della Redazione
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