Inammissibile la seconda revocazione della sentenza resa in revocazione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 71 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso una sentenza pronunciata in sede di revocazione è ammissibile solo se fondato su motivi diversi da quelli già dedotti e sempre che le censure rientrino nelle fattispecie di cui all’art. 202, comma 1, lett. da a) a g), cod. giust. contabile. L’art. 206, comma 2, cod. giust. contabile pone un divieto di revocatio revocationis per i medesimi motivi, con funzione di chiusura del sistema e di presidio del giudicato. Non integra errore di fatto la censura che, pur formalmente prospettata come omessa percezione di atti, investa un punto controverso oggetto di statuizione giudiziale: si tratta al più di error in iudicando, non censurabile con il rimedio straordinario. È inammissibile il ricorso che tenda a una nuova pronuncia di merito, traducendosi in un grado di giudizio aggiuntivo non contemplato dall’ordinamento processuale contabile.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura nei confronti di un imprenditore agricolo, beneficiario di un contributo comunitario per l’ammodernamento dell’azienda. La domanda di risarcimento si fondava sulla mancata realizzazione delle opere finanziate e sul conseguente danno da revoca del contributo.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato la tardività della costituzione del convenuto, l’irricevibilità della documentazione prodotta e, nel merito, la sua responsabilità. La sentenza era stata confermata in appello. Un primo ricorso per revocazione era stato dichiarato inammissibile. Avverso tale ultima pronuncia l’imprenditore ha proposto un nuovo ricorso per revocazione, dolendosi dell’omesso esame dei motivi e riproponendo le medesime doglianze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dei limiti del rimedio revocatorio: l’errore di fatto ex art. 202, lett. f), cod. giust. contabile consiste in una svista materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti di causa, che induca il giudice a supporre l’esistenza di un fatto decisivo in realtà escluso, o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Non sono pertanto censurabili con tale strumento gli errori di giudizio, gli errori di diritto sostanziale o processuale e le valutazioni di situazioni processuali.
La Corte sottolinea poi che, per le sentenze rese in sede di revocazione, opera l’art. 206, comma 2, cod. giust. contabile, che vieta la revocatio revocationis per i medesimi motivi. Tale norma ha finalità di chiusura del sistema, volta a impedire l’abuso di un rimedio straordinario capace di erodere il giudicato. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso che tenda a una nuova pronuncia di merito, traducendosi in un grado di giudizio aggiuntivo.
Il Collegio reputa il ricorso affetto da plurime cause di inammissibilità. Il primo motivo, con cui si lamenta l’omesso esame dei motivi e la carenza di motivazione, introduce una censura estranea alle tipologie dell’art. 202 cod. giust. contabile e, surrettiziamente, elude il divieto di revocatio revocationis, riproponendo i motivi già esplicitati nel primo ricorso. Tutte le doglianze erano state prese in considerazione e giudicate inammissibili per il tipo di valutazione che avrebbero implicato.
Analoga sorte tocca ai motivi sulla natura del finanziamento, sulla asserita mancata notificazione del decreto di rettifica e sulla assenza di dolo o colpa grave: si tratta di questioni già scrutinate in appello e nella sentenza di revocazione, e quindi di punti controversi oggetto di statuizione, non di circostanze incontroverse pretermesse. Quanto alla dedotta decisività della documentazione, il Collegio ricorda che il ricorrente si è costituito in primo grado oltre i termini di cui all’art. 90 cod. giust. contabile, incorrendo in una decadenza valida anche in appello ex art. 194 cod. giust. contabile. La valutazione incidentale della stessa, già coperta da giudicato, è stata comunque effettuata ad abundantiam.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio in favore dello Stato. Il Collegio non fa applicazione dell’art. 31, comma 4, cod. giust. contabile, in assenza di specifica domanda della Procura.
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Nota della Redazione
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