Consigliere comunale e vizi procedurali: onere di contestazione in seduta e acquiescenza (TAR Sicilia n. 161 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale che assuma la lesione delle proprie prerogative per violazioni formali o procedimentali dell’iter di approvazione degli atti dell’ente ha l’onere di contestarle in seno all’organo collegiale, attivando i meccanismi procedurali di tutela e prendendo parte attiva al dibattito. La mera astensione dalla votazione finale, in assenza di richieste di rinvio o sospensione e di mozioni d’ordine, integra acquiescenza e rende inammissibile il ricorso giurisdizionale. L’assenza di una seduta consiliare dedicata all’approvazione del DUP rispetto a quella del bilancio di previsione non costituisce violazione di legge: il rapporto di presupposizione tra i due atti, fissato dagli artt. 151 e 170 del TUEL, non impone una separazione temporale delle sedute. Le garanzie dei consiglieri si collocano sul piano del rispetto dei termini di convocazione e della messa a disposizione degli atti.
Il Fatto
Una consigliera comunale di un ente locale siciliano impugna, con richiesta di sospensione cautelare, le deliberazioni con cui la Giunta e il Consiglio hanno approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, oltre a un atto di indirizzo della Giunta per l’organizzazione delle festività e al regolamento di contabilità armonizzata, ove interpretato in senso conforme ai predetti atti.
La ricorrente deduce due ordini di censure: la Giunta avrebbe approvato in unica seduta il DUP e lo schema di bilancio senza la preliminare acquisizione degli indirizzi consiliari; il Consiglio avrebbe approvato i due documenti in un’unica seduta anziché in sedute separate, con pregiudizio delle prerogative dei consiglieri. L’ente si costituisce eccependo inammissibilità per mancata notifica, difetto di legittimazione e interesse, tardività, e comunque infondatezza. La domanda cautelare è respinta per difetto di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di tardività relativamente agli atti di Giunta. La lesione lamentata, consistente nell’omesso dibattito consiliare preliminare, si è concretizzata con l’approvazione definitiva del 22 settembre 2023, sicché il termine di sessanta giorni decorreva dalla pubblicazione all’albo pretorio, avvenuta il 25 settembre 2023. Il medesimo vizio di tardività travolge l’impugnazione del regolamento di contabilità, risalente al 2021.
Quanto agli atti consiliari, il ricorso è inammissibile per acquiescenza. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, posto il carattere eccezionale della legittimazione del singolo componente, il vizio procedurale rileva solo se il consigliere abbia preso parte attiva alla discussione, senza fare acquiescenza, e abbia attivato gli strumenti di tutela previsti dalla disciplina di settore. La ricorrente ha partecipato alla seduta ma si è limitata ad astenersi dalla votazione finale, senza sollevare eccezioni né chiedere rinvio o sospensione. Ne deriva la sostanziale acquiescenza all’iter seguito.
Nel merito, la censura è comunque infondata. Gli artt. 151, comma 1, e 170, comma 5, del TUEL individuano il DUP come atto presupposto del bilancio, ma non impongono una seduta dedicata. L’art. 174, comma 1, del TUEL, prevedendo un unico termine per la presentazione, consente la trattazione congiunta dei due atti nella medesima seduta. I termini finali di approvazione sono ordinatori e la loro inosservanza non incide sulla validità degli atti.
Le garanzie dei consiglieri vanno ricercate nel rispetto dei termini minimi tra avviso di convocazione e seduta, con messa a disposizione degli atti pertinenti, sì da assicurare lo spatium deliberandi necessario per emendamenti e proposte, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 4426 del 2024. Nel caso concreto il rispetto di tali termini è incontestato e il dibattito politico vi è stato, senza partecipazione della ricorrente.
L’impugnazione dell’atto di Giunta n. 171/2023 mutua i vizi di inammissibilità e infondatezza, non essendo state dedotte censure specifiche avverso un atto non prodotto in giudizio e gravato solo in quanto conseguente. Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese sono compensate in ragione della complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.