Ottemperanza al giudicato e legittimazione esclusiva del difensore distrattario (TAR Lombardia n. 179 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, il difensore distrattario delle spese di lite ai sensi dell’art. 93 c.p.c. è l’unico soggetto legittimato a chiedere l’esecuzione della statuizione che ha disposto il pagamento in suo favore. Per effetto della distrazione si instaura, tra il difensore e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Ne deriva che solo il difensore distrattario può intimare il precetto e attivare il rito dell’ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un nuovo termine e nomina il commissario ad acta. La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire al ricorrente il beneficio economico della carta docenti per quattro anni scolastici, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al fine di conseguire il rilascio della carta docente. Il difensore, a sua volta, agisce in proprio per ottenere il pagamento delle spese di lite. L’amministrazione, costituita, non deduce nulla sull’andamento della procedura né sui pagamenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva del difensore che agisce in proprio. Richiamando un orientamento consolidato, si afferma che la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. crea un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente, che si affianca a quello professionale con il cliente. Da ciò deriva la legittimazione esclusiva del procuratore antistatario a intimare il precetto e a promuovere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.

Il Tribunale richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010 e altre pronunce conformi, tra cui TAR Piemonte n. 372 del 2023 e TAR Campania n. 452 del 2023.

Nel merito, il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente, anche in proprio dal difensore. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali, senza contestare il credito nell’an e nel quantum.

Il ricorso è pertanto fondato: è dichiarata l’inottemperanza del Ministero, al quale è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per i pagamenti dovuti. Per il caso di ulteriore inerzia è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del D.A.G.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione e a riferire con relazione finale; il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alla penalità di mora, pure richiesta, il Collegio la ritiene manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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