Consorzi di bonifica inclusi nel GAP regionale secondo il principio contabile 4/4 (TAR Sardegna n. 1263 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento dei consorzi di bonifica nell’elenco del gruppo amministrazione pubblica non presuppone l’applicazione diretta del d.lgs. n. 118/2011 ai loro bilanci, ma dipende esclusivamente dalla sussistenza di una relazione di controllo o influenza dominante della Regione capogruppo, da accertare secondo i criteri dell’art. 11-ter del medesimo decreto e del Principio contabile applicato 4/4. La nozione di ente strumentale controllato è teleologica e funzionale, non statica e formale: rilevano le condizioni di fatto e di diritto previste dalla norma, non la qualificazione dell’ente desumibile da altre disposizioni dettate per finalità diverse. La qualificazione come ente strumentale controllato esaurisce i propri effetti nel perimetro del bilancio consolidato e non comporta l’assoggettamento del consorzio all’armonizzazione contabile, che resta subordinata alle modifiche statutarie e regolamentari. Il GAP comprende enti e società partecipate anche non direttamente coinvolti nell’applicazione del decreto, poiché la sua funzione è dare evidenza alla complessiva attività svolta dalla capogruppo attraverso le proprie articolazioni.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 22/35 del 23.4.2025, con cui l’amministrazione ha ritenuto i consorzi enti strumentali controllati dalla Regione ai sensi dell’art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011 e li ha ricompresi nell’elenco GAP per l’esercizio 2024. La stessa deliberazione chiariva che l’inclusione non comportava l’applicazione del decreto in assenza delle necessarie modifiche statutarie e regolamentari.
Il ricorrente ha articolato censure di violazione dell’art. 17, comma 1, della L.R. n. 6/2008, come modificato dalla L.R. n. 31/2016, che qualifica i consorzi enti pubblici vigilati dalla Regione e li escluderebbe dal decreto; ha inoltre dedotto l’elusione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Sardegna del 2020, che avevano annullato la precedente deliberazione n. 60/30 dell’11.12.2018, il difetto di istruttoria e la contraddittorietà della motivazione. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alle deliberazioni n. 32/54 del 18.6.2025 e n. 47/16 del 10.9.2025, con cui la Regione ha approvato il regolamento di contabilità dei consorzi e confermato in via definitiva gli elenchi per il 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita l’oggetto del contendere: le deliberazioni impugnate non dispongono l’applicazione del d.lgs. n. 118/2011 ai consorzi, come aveva fatto la deliberazione annullata nel 2020, ma si limitano a includerli nel GAP. Le censure vanno scrutinate esclusivamente in relazione a questa scelta.
Il gruppo amministrazione pubblica rileva perché il bilancio consolidato è lo strumento che dà evidenza alla situazione finanziaria ed economica della Regione e all’attività svolta attraverso le sue articolazioni. La sua corretta individuazione risponde all’esigenza di un bilancio veritiero e corretto, come rimarcato dalla Corte dei Conti in sede di parifica.
Il punto 2 dell’Allegato 4/4 riconduce al perimetro gli enti strumentali controllati nei cui confronti la capogruppo eserciti una delle condizioni elencate dall’art. 11-ter. Tale verifica va condotta alla luce della disciplina propria dell’ente, senza che assumano rilievo, in senso contrario, qualificazioni dettate da altre norme per finalità differenti, quali quella di ente vigilato. La qualificazione opera solo ai fini dell’elenco e non implica l’applicazione delle regole di bilancio del decreto.
Dalla L.R. n. 6/2008 il Tribunale ricava una peculiare relazione di controllo: l’art. 5 prevede rilevanti finanziamenti regionali; l’art. 15 attribuisce alla Regione indirizzo, vigilanza e controllo; l’art. 37 vincola i consorzi agli atti di indirizzo regionali in materia programmatoria, gestionale e contabile; gli artt. 38, 39 e 40 disciplinano ispezioni, commissariamento, scioglimento degli organi e controllo di legittimità sugli atti fondamentali. Ne discende l’integrazione delle condizioni di cui alle lettere b), d) ed e) dell’art. 11-ter.
L’inclusione nel GAP è quindi legittima e non contrasta con il giudicato del 2020, che riguardava un diverso e più ampio oggetto. Confortano la conclusione i giudizi di parificazione della Corte dei Conti dal 2019 al 2023, che avevano qualificato la precedente esclusione come lacuna. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti nel merito, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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