Revisione prezzi: dovere di valutare i costi e divieto di contraddizione (TAR Calabria n. 2007 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi dei contratti pubblici di servizi e forniture, l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 configura uno strumento conservativo del sinallagma che non attribuisce alla stazione appaltante una discrezionalità assoluta sull’an dell’adeguamento. A fronte dell’istanza del privato, l’amministrazione è tenuta a confrontarsi con la documentazione tecnico-contabile allegata e a verificare esclusivamente la sussistenza di un aumento dei costi di impresa e la sua incidenza sulla percentuale di utile considerata in sede di offerta. La norma ha valenza speciale rispetto alla disciplina civilistica, non richiedendo l’accertamento di un effettivo discostamento dall’equilibrio contrattuale originario né l’esclusione dell’aumento dall’alea contrattuale. È illegittima, per eccesso di potere e violazione del divieto di venire contra factum proprium, la motivazione che neghi la revisione eccependo l’illegittimità della proroga disposta dalla stessa amministrazione, che resta soggetta a tutte le clausole del contratto prorogato.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva il servizio di ristorazione dei degenti di un presidio ospedaliero in forza di un contratto di appalto del 2016. Con distinte istanze ha chiesto all’azienda sanitaria la revisione dei prezzi per i periodi esecutivi decorrenti dal marzo 2023 e dal marzo 2024.

L’amministrazione non ha riscontrato le istanze entro il termine di conclusione del procedimento. La società ha quindi proposto ricorso per silenzio-inadempimento, fondandolo sull’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e sull’art. 1467 cod. civ.. Sopravvenuta la determina n. 811 del 24 marzo 2025, con cui l’azienda ha rigettato le istanze, la ricorrente l’ha impugnata con quattro motivi aggiunti. Il Collegio ha disposto la prosecuzione con il rito ordinario della domanda di annullamento.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto il provvedimento dell’amministrazione. I motivi aggiunti sono esaminati congiuntamente e accolti.

Il Collegio ricostruisce la funzione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006: la disposizione risponde tanto all’esigenza della stazione appaltante di scongiurare il deterioramento della qualità del servizio, quanto a quella del privato di essere riparato da aumenti dei costi idonei a sconvolgere l’equilibrio finanziario dell’offerta. Essa ha valenza speciale rispetto alla disciplina civile, perché non impone di accertare uno scostamento dall’equilibrio originario né di escludere che l’aumento rientri nell’alea. Sul quantum, in difetto dei dati ISTAT, la giurisprudenza consolidata richiamata dal TAR indica l’indice FOI quale parametro di adeguamento.

Quanto all’an, il Collegio esclude che la valutazione sia latamente discrezionale: la circostanza che la materia appartenga alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amministrativo non muta la natura della posizione. Anche a volerla ritenere discrezionale, il potere va esercitato entro i limiti della norma attributiva, che impone di confrontarsi con la documentazione tecnico-contabile e di verificare l’incidenza dell’aumento dei costi sull’utile d’impresa.

Il secondo argomento dell’amministrazione è respinto sul piano della logica: essa pretende l’esecuzione del servizio alle condizioni del contratto prorogato, ma ne eccepisce l’illegittimità quando si tratta di applicare la clausola di revisione. La proroga non dà luogo a un rapporto di fatto, ma prolunga il termine di efficacia del medesimo contratto, che resta immutato nel resto e non è stato contestato con le azioni contrattuali. È quindi l’amministrazione, che ha disposto la proroga fuori dai presupposti di legge, a restare soggetta a tutte le clausole del contratto prorogato.

Quanto al terzo argomento, il TAR rileva che la verifica dell’an non può estendersi all’equilibrio o all’alea contrattuale a tutto tondo: finirebbe per includere voci estranee ai costi, come l’azzeramento dell’ammortamento, o circostanze esterne al regolamento contrattuale, come il presunto ribasso ottenibile in una gara. Nella specie tale confronto è mancato, pur avendo l’amministrazione ammesso una riduzione dell’utile. Il diniego è annullato, con onere di nuova valutazione entro trenta giorni e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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